18 maggio 2012

La liberalizzazione investe anche i legali

Con l’entrata in vigore delle disposizioni sulla liberalizzazione cambiano le regole anche per gli avvocati
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il decreto liberalizzazioni, il D.L. n. 1/2012 convertito in Legge n. 27/12 in vigore dallo scorso 25 marzo 2012, ha introdotto una serie di novità importanti per i professionisti, tra cui commercialisti e avvocati. Appare utile un breve riassunto delle ultime novità per non perdersi nella giungla delle misure che sono state introdotte.

Le tariffe – Abolendo nel sistema ordinistico le tariffe, è sorto il problema della liquidazione giudiziale del compenso. Se manca il riferimento alle tariffe come si liquidano i compensi? Il rischio era quello di creare un buco legislativo che è stato colmato in sede di conversione in legge del D.L. n. 1 del 2012 per cui si stabilisce che il compenso del professionista deve essere determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro della Giustizia, da adottare nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il termine ultimo è fissato al prossimo 23 luglio 2012, fino ad allora potranno essere applicate le tariffe vigenti, ma in misura limitata alla liquidazione delle spese giudiziali.

Preventivo – E’ il professionista che deve rendere nota la misura del compenso al cliente con un preventivo di massima. Tale misura deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Inoltre è onere del professionista rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Che forma ha il preventivo? – Questo non deve essere per forza scritto, visto che potrebbe essere pattuito anche in forma orale, ma può essere di massima, da articolarsi per voci di costo, articolando le attività di consulenza, difensive e quelle accessorie di segreteria e di accesso agli uffici giudiziari.

Misure del compenso per gli avvocati - In relazione alla misura del compenso di un legale, si possono usare precise tecniche, come quella a forfait, il patto di quota lite, nonché il compenso orario e il palmario. Il primo, il compenso forfettario, è quello che vincola l'avvocato a un compenso fisso, il palmario invece è il premio pattuito in aggiunta all'onorario in caso di vittoria o di risultato positivamente valutabile per il cliente. Infine il patto di quota lite è l'accordo con cui si stabilisce un compenso dell'avvocato esclusivamente in caso di vittoria, sia totale che parziale, ed è quantificato in una quota del risultato utile conseguito dal cliente.

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