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Nel testo della manovra bis, all’art. 14 del DL 138/11 convertito in legge n. 148/11 si prevede la possibilità per le Regioni di istituire il Collegio dei revisori legali dei conti, nominati per estrazione da un apposito elenco dei revisori.
Manovra di Ferragosto- La nomina per estrazione è un criterio che si fonda sulla trasparenza nella scelta dei revisori che all’interno delle regioni dovranno vigilare sull’andamento economico e finanziario della gestione dell’ente. Sono le stesse regioni che mediante le loro leggi dovranno delineare l’operato del collegio, rendendolo così effettivo. Inoltre, si dovranno anche stabilire le modalità di partecipazione dei revisori alle riunioni del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Zone d’ombra- Alcuni punti sono, però, da chiarire. E’ il caso dei criteri scelti per l’iscrizione nell’elenco dei revisori contabili da indicare come membri del nuovo organo. Tra questi si annoverano l’anzianità professionale, l’esperienza e/o interesse per l’attività di revisione contabile a livello locale e la qualificazione.
Criteri- Se anzianità significa proporzionalità tra anzianità d’iscrizione negli albi e popolazione, l’esperienza che viene richiesta s’identifica con l’aver presentato anteriormente domanda per poter svolgere attività di revisione contabile e non certo esperienza concreta maturata sul campo.
Infine, per la qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria non viene specificato se sia una qualificazione assunta con specifici titoli anche universitari ovvero si concretizzi nell’aver svolto attività di gestione economica e finanziaria sul campo.
Terzo mandato- L’affermazione certa che deriva dalla manovra bis riguarda la soluzione a un’annosa questione che da qualche tempo ha interessato il Cndcec, nonché il giudice amministrativo, in merito alla possibilità o meno di rieleggere per tre mandati consecutivi lo stesso revisore contabile. Se la scelta di questo nelle regioni dal 1° gennaio 2012 deve avvenire tramite estrazione dall’elenco dei revisori, è statisticamente impossibile rieleggere per tre volte consecutive lo stesso soggetto.
Estrazione- Nomina per estrazione improntata alla trasparenza sì, ma anche alla possibilità indiscriminata per tutti i revisori contabili, debitamente iscritti nell’elenco apposito, di prendere parte all’istituzione del nuovo organo di revisione che deve vigilare sui conti regionali.