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Nella nota interpretativa del 24 aprile scorso, il CNDCEC analizza il nuovo assetto dei controlli nelle società di capitali alla luce del decreto semplificazioni fiscali, il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in Legge n. 35/2012.
Controlli srl - In particolare per ciò che riguarda le società a responsabilità limitata, l’articolo 2477 c.c., come modificato dalla semplificazione burocratica, ha distinto tra controlli facoltativi e controlli obbligatori.
Facoltatività - Nel caso dei controlli facoltativi, l’atto costitutivo può prevede, determinandone competenze e poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o un revisore. Se poi lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Obbligatorietà - Nel caso di controlli obbligatori invece, l’organo di controllo o il revisore deve essere nominato, in maniera obbligatoria, quando la srl sia dotata di un capitale sociale pari o superiore a 120mila euro, è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, superi, per due esercizi consecutivi almeno due dei limiti ex articolo 2435 bis, comma 1, c.c., ossia in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata.
Cosa s’intende per organo di controllo? - Il CNDCEC sottolinea che quando il legislatore parla di organo di controllo, la cui nomina è alternativa a quella del revisore, ha voluto riferirsi sia al sindaco unico che al collegio sindacale, quindi sia a un assetto dei controlli interni monocratico che a quello pluripersonale.
Statuto con sistema opzionale - Una delle questioni che il CNDCEC affronta nella nota interpretativa datata 24 aprile scorso riguarda l’adeguamento degli statuti esistenti alle nuove regole. In particolare nel caso di controlli obbligatori, lo statuto può prevede un sistema “opzionale” e uno “vincolante”. Nel primo caso, si rimette alla volontà dei soci, in assemblea, di scegliere di nominare di volta in volta l’organo di controllo, monocratico o pluripersonale, ovvero il revisore.
Statuto con sistema vincolante - Può anche esserci il caso in cui lo statuto preveda un sistema vincolante che impone la nomina del sindaco unico o del collegio oppure del revisore. I soci hanno comunque la possibilità di esternalizzare la funzione di revisione, affidandola al revisore persona fisica ovvero ad una società di revisione.
Collegi in carica - La nota del CNDCEC si sofferma anche sugli effetti del nuovo assetto dei controlli societari sui collegi sindacali in carica e in scadenza. Nel caso dei collegi sindacali in carica alla data del 31 dicembre 2011, si precisa che questi rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza, ossia fino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Collegi in scadenza - Per ciò che invece riguarda gli effetti del nuovo assetto dei controlli sui collegi sindacali in scadenza, la strada suggerita è quella di verificare caso per caso, il contenuto degli statuti. Questi infatti possono prevedere la nomina del collegio sindacale ovvero non prevedere nulla.
Modifica statuto - Se lo statuto prevede la nomina del collegio sindacale, si ritiene che la possibilità di nominare il sindaco o il revisore, non sia immediatamente applicabile. Prima occorre una modifica statuaria.
Registro imprese - Il CNDCEC ritiene anche non condivisibile la prassi di permettere l’iscrizione del Registro delle imprese della nomina del sindaco unico, anche quando lo statuto continua a prevedere e disciplinare la nomina del collegio sindacale.
Nessuna modifica statuaria - Se invece lo statuto nulla prevede in riferimento alla nomina dell’organo di controllo, la nuova disciplina in merito prevista dal Decreto semplificazioni burocratiche convertito in Legge n. 35/12 è immediatamente applicabile, non essendo necessaria alcuna modifica statuaria in tal senso.