23 ottobre 2013

La revisione contabile sul bilancio per scopi specifici

Autore: Redazione Fiscal Focus

Revisione bilancio per scopi specifici - È stato pubblicato da Assirevi un documento di ricerca sull’attività di revisione contabile sui dati finanziari richiesti per scopi specifici. Il documento è stato redatto con riferimento ai principi di revisione internazionali ISA 800 e ISA 805, e si propone di definire linee guida per la redazione della relazione di revisione di incarichi di audit di un bilancio redatto per scopi specifici, ovvero di singoli prospetti contabili o specifici elementi, conti o voci che derivano da un bilancio predisposto secondo un quadro normativo sull’informazione finanziaria con scopi di carattere generale, ovvero con scopi specifici.

La lettera d’incarico - Per lo svolgimento di tale incarico di revisione, il revisore otterrà una lettera di incarico nella quale devono essere chiaramente esplicitati: le finalità di redazione del bilancio redatto per scopi specifici, o del prospetto contabile relativo all’elemento, conto o voce, l’individuazione, degli utilizzatori dell’informativa finanziaria, la responsabilità della direzione dell’impresa per accertare che i principi e i criteri contabili utilizzati per la predisposizione dell’informativa finanziaria sono appropriate nelle circostanze. In considerazione delle finalità dell’incarico, è opportuno che in sede di accettazione il revisore sottoponga all’attenzione della direzione la forma e il contenuto della relazione finale che potrà essere emessa a conclusione del lavoro. Il revisore dovrà inoltre accertare che la direzione abbia pianificato la redazione delle note esplicative necessarie per illustrare i principi contabili di riferimento e le altre informazioni rilevanti o che, in alternativa, tali principi contabili risultino comunque definiti in modo oggettivo.

La relazione di revisione -
Nella formulazione del giudizio di revisione, e della predisposizione della relazione su un bilancio specifico o su singoli e specifici elementi, il revisore dovrà applicare quanto previsto dal principio di revisione internazionale ISA 700, il quale richiede di valutare se il bilancio faccia riferimento in modo adeguato al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, ovvero lo descriva adeguatamente. Nel caso di un bilancio redatto in conformità alle disposizioni di un contratto, il revisore deve valutare se il bilancio descrive in modo adeguato le eventuali interpretazioni significative del contratto su cui si basa il bilancio stesso.

Bilancio per scopi specifici -
Nel caso di una relazione di revisione su un bilancio redatto per scopi specifici, qualora nel redigere tale bilancio, la direzione abbia la possibilità di scegliere tra i quadri normativi sull’informazione finanziaria, l’illustrazione della responsabilità della direzione per il bilancio deve fare riferimento anche alla responsabilità della direzione stessa nel determinare se il quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile sia accettabile nelle circostanze. Nell’eventualità in cui emergano rilievi, il revisore dovrà valutare se esprimere un giudizio con rilievi o se la portata dei rilievi sia tale da impedire l’espressione del giudizio. I rilievi sull’informativa finanziaria predisposta per scopi specifici possono riguardare, ad esempio, eventuali deviazioni rispetto ai criteri di redazione richiamati nelle note esplicative, o anche carenze nell’informativa fornita o limitazioni allo svolgimento delle procedure di revisione.

Specifici elementi -
In caso di revisione contabile di uno specifico elemento o singolo prospetto contabile che deriva da un bilancio, se la relazione di revisione emessa sul bilancio d’esercizio contiene un giudizio con rilievi, un giudizio negativo, ovvero una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, il revisore deve valutare l’effetto che ciò può avere sulla relazione di revisione. Se il revisore conclude che sia necessario esprimere un giudizio negativo o dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso ma, con riferimento all’incarico di revisione di uno specifico elemento, egli considera appropriato esprimere un giudizio senza modifica su tale elemento, il revisore deve farlo soltanto qualora l’elemento non costituisca una parte importante del bilancio d’esercizio dell’impresa.

Singolo prospetto contabile -
In caso di revisione contabile di un singolo prospetto contabile estratto da un bilancio d’esercizio (es. solo conto economico) il revisore non può dare un giudizio non modificato qualora egli abbia espresso un giudizio negativo o abbia dichiarato l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio nel suo complesso. La relazione di revisione su un bilancio redatto per scopi specifici, deve informare gli utilizzatori della relazione che il bilancio è redatto in conformità a un quadro normativo con scopi specifici e che, di conseguenza, il bilancio può non essere adatto per un altro scopo.

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