4 ottobre 2013

Libri sociali. Verifica col commercialista

Sentenza del Tribunale di Cagliari sul diritto al controllo dei soci non partecipanti all’amministrazione
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il commercialista (dottore o ragioniere) e il revisore dei conti sono le uniche figure professionali in grado di affiancare il socio nell’esercizio del diritto di controllo, ex art. 2476 comma 2 codice civile, dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società. Lo ha affermato il Tribunale di Cagliari in una sentenza pubblicata il 10 luglio scorso.

Provvedimento d’urgenza - Una cooperativa a responsabilità limitata ha chiesto al giudice sardo l’autorizzazione, in via d’urgenza, a consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione di una società consortile di cui era socia di minoranza. Il codice civile, all’articolo 2576 comma 2, riconosce il diritto ai soci che non partecipano all’amministrazione “di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”. Il Tribunale, ritenendo applicabile la norma anche alle società consortili, ha ravvisato la fondatezza della domanda della cooperativa, la quale a fronte di una legittima richiesta di accesso alla documentazione sociale si è vista opporre un diniego dall’amministratore. Il giudice ha ravvisato altresì la ricorrenza del presupposto del “periculum in mora” derivante alla condotta tenuta dal consorzio, posto che al socio era stato impedito di avere chiarimenti e acquisire informazioni in ordine a importanti vicende societarie quali l’approvazione del bilancio e il mancato pagamento di ingenti crediti.

Comportamenti dilatori - Nell’autorizzare la misura cautelare ex art. 700 cod. proc. civ., il Tribunale ha osservato che il consorzio, con i propri comportamenti dilatori, aveva manifestato un’interpretazione dell’art. 2476, comma 2 cit. del tutto contraria al contenuto e alla “ratio” della norma che tutela il diritto del socio alla consultazione dei libri e dei documenti in maniera effettiva e reale e non consente certo che l’organo amministrativo possa - come invece avvenuto nel caso di specie - limitare l'esercizio di tale diritto procrastinando arbitrariamente a suo piacimento e senza alcuna seria e concreta giustificazione (impegni precedenti e improrogabili quali chiusure contabili per approvazione bilancio, incontri presso le banche etc.) i tempi di consultazione della documentazione.

Professionisti competenti e garanti della “privacy” - Dunque il Tribunale ha ordinato alla società, in persona dell’amministratore, l’esibizione di tutta la documentazione richiesta, anche tramite un professionista di fiducia del socio, da individuare tra un dottore commercialista o un ragioniere commercialista oppure un revisore dei conti,in quanto figure professionali in cui alla competenza tecnica si accompagnano doveri deontologici, quali la riservatezza e il segreto professionale. Ciò al fine di garantire la massima riservatezza sulle notizie e le informazioni acquisite in occasione del controllo sull’attività sociale e sui libri messi a disposizione presso la sede della società, con facoltà di estrazione di copia a spese del richiedente. Il giudice, nel regolare le attività di verifica, ha individuato giorni e orari per l’accesso alla documentazione, con annesso preavvisato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata della società o mediante telegramma da inviare almeno 24 ore prima presso la sede della società.

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