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Il processo di professionalizzazione della magistratura tributaria deve essere accompagnato da un assetto organizzativo capace di garantirne concretamente l’autonomia, l’efficienza e l’imparzialità. È questa, in sintesi, la posizione espressa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella memoria inviata alle Commissioni Giustizia e Finanze e Tesoro del Senato sullo schema di decreto legislativo dedicato all’ordinamento della giurisdizione tributaria.
Il provvedimento mira a uniformare, nei limiti della compatibilità, l’ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari a quelli previsti per la magistratura ordinaria. Il CNDCEC esprime una valutazione complessivamente positiva dell’intervento, ma individua alcuni aspetti che, a giudizio della categoria, richiedono ulteriori correttivi.
Le proposte riguardano, in particolare, l’autonomia finanziaria e contabile del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, l’introduzione di specifiche incompatibilità territoriali per i magistrati provenienti dall’Amministrazione finanziaria, la direzione del personale amministrativo delle Corti e l’estensione di alcuni istituti già applicati nella magistratura ordinaria.
Uno dei punti centrali della memoria riguarda il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, organo di autogoverno della magistratura tributaria. Secondo il CNDCEC, il passaggio a una magistratura professionale e a tempo pieno non può rimanere privo di un adeguato supporto organizzativo ed economico.
L’introduzione della magistratura tributaria professionale ha infatti rappresentato, secondo le consigliere nazionali delegate alla materia Rosa D’Angiolella e Micaela Sette, una svolta epocale. Proprio questa evoluzione impone però un cambio di passo nella gestione delle risorse, delle strutture e delle competenze necessarie al funzionamento del nuovo sistema.
La proposta consiste quindi nel riconoscere al CPGT una propria autonomia finanziaria e contabile, secondo un modello analogo a quello previsto per gli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali. L’obiettivo è consentire al Consiglio di disporre direttamente degli strumenti necessari per amministrare una magistratura ormai strutturata su base professionale.
L’autonomia richiesta non assume, dunque, una valenza meramente formale. Essa dovrebbe tradursi nella possibilità di programmare le attività, gestire le risorse e sviluppare competenze specifiche, evitando che l’effettivo funzionamento della giurisdizione tributaria resti condizionato da strutture esterne.
Un secondo intervento proposto dal CNDCEC riguarda i magistrati tributari che, prima dell’immissione in ruolo, abbiano lavorato alle dipendenze di enti o soggetti coinvolti nell’accertamento e nella riscossione dei tributi.
La memoria fa riferimento, in particolare, ai precedenti rapporti di lavoro con l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, altri enti dell’Amministrazione finanziaria, gli enti pubblici territoriali e le società private concessionarie delle attività di accertamento o riscossione.
Per questi magistrati il Consiglio nazionale propone l’introduzione di una specifica incompatibilità territoriale della durata di almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Durante tale periodo, il magistrato non potrebbe essere assegnato alle Corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio di provenienza.
La limitazione dovrebbe estendersi anche alle province e alle regioni confinanti quando le precedenti funzioni siano state esercitate in un ambito sovraprovinciale o sovraregionale.
La misura è finalizzata a rafforzare le condizioni di indipendenza e terzietà del giudice tributario, prevenendo situazioni che potrebbero alimentare dubbi sull’imparzialità dell’organo giudicante. Non si tratta necessariamente di mettere in discussione l’indipendenza personale del magistrato, ma di evitare sovrapposizioni territoriali tra le precedenti funzioni amministrative e il successivo esercizio dell’attività giurisdizionale.
Particolare attenzione viene riservata anche al rapporto tra il capo dell’ufficio giudiziario e il personale amministrativo delle Corti di giustizia tributaria.
Attualmente la gestione operativa e logistica della giustizia tributaria, comprensiva del personale, delle risorse economiche e delle strutture materiali, fa capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il sistema ricalca, almeno in parte, quello della magistratura ordinaria, nella quale le corrispondenti attribuzioni spettano al Ministero della Giustizia.
Secondo il CNDCEC, tuttavia, nell’attuale ordinamento tributario manca un effettivo vincolo di subordinazione funzionale del personale amministrativo rispetto al capo dell’ufficio giudiziario. Questa lacuna rischia di determinare una separazione tra la responsabilità dell’attività giudiziaria e il potere di incidere concretamente sull’organizzazione dei servizi che ne consentono lo svolgimento.
La proposta è quindi quella di applicare anche alla giurisdizione tributaria il modello consolidato nella magistratura ordinaria. Al capo dell’ufficio dovrebbero essere attribuite la rappresentanza dell’organo e la titolarità dell’attività giudiziaria e organizzativa, mentre il dirigente amministrativo dovrebbe operare in conformità alle direttive e agli indirizzi programmatici impartiti dal magistrato capo.
Per i commercialisti, il riconoscimento di questa dipendenza funzionale rappresenta un passaggio necessario per assicurare coerenza tra poteri organizzativi e responsabilità nella gestione dell’ufficio.
La memoria propone, infine, ulteriori estensioni alla magistratura tributaria delle disposizioni già previste per quella ordinaria, sempre nel rispetto delle peculiarità della giurisdizione fiscale.
Tra gli strumenti richiamati figura l’applicazione endodistrettuale dei giudici, che consentirebbe di utilizzare temporaneamente magistrati all’interno dello stesso ambito territoriale per far fronte a carenze di organico, situazioni di incompatibilità o particolari esigenze degli uffici.
L’istituto potrebbe contribuire a una distribuzione più flessibile delle risorse e a contenere ritardi e arretrati, evitando che difficoltà circoscritte a singole Corti compromettano la durata dei processi.
Nel complesso, le osservazioni del CNDCEC puntano a completare la trasformazione della giustizia tributaria: alla professionalizzazione dei magistrati deve corrispondere un’organizzazione dotata di autonomia, strumenti gestionali adeguati e regole capaci di tutelare, anche nella percezione dei contribuenti, l’indipendenza e l’efficienza della giurisdizione.