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L’attesa sembra essere finita. La modifica, ad onor del vero, era nell’aria già da tempo. E, a quanto pare, l’ora “x” sembra essere arrivata. Dopo le accese polemiche levatesi da più parti, all’indomani delle modifiche al regime delle incompatibilità per l’accesso alla carica di giudice tributario, apportate dall’art. 39 del D.L. 98/2011 (I^ Manovra correttiva, tanto per intenderci), a tirare un timido sospiro di sollievo, saranno tutti quei professionisti (moltissimi) che, attualmente, sono di ruolo presso le CTP e le CTR d’Italia. A titolo esemplificativo, si pensi: a commercialisti ed avvocati, ai ragionieri, ai consulenti del lavoro, agli ingegneri, architetti e geometri, ai periti edili oltre che periti agrari, agli agronomi, ai dottori in agraria, agli spedizionieri (dogane) e, chi più ne ha più ne metta - sempre ove ci fossimo dimenticati di citarne qualcuno.
L’emendamento. Ebbene il “giro di vite” sulle incompatibilità dei giudici tributari è stato lievemente allentato grazie ad un emendamento al D.L. 138/2011 (c.d. Manovra correttiva “bis”, sempre per intenderci) già approvato dalla V commissione del Senato.
Il grado di parentela. Innanzitutto è da segnalare la modifica relativa all'incompatibilità di natura parentale. L’art. 39 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), infatti, disponeva che non potessero essere componenti delle Commissione tributarie (provinciali o regionali che fossero) i coniugi, i conviventi, gli affini in primo grado o i parenti fino al terzo grado di soggetti che, iscritti in albi professionali, esercitassero attività di consulenza in materia tributaria o contabile nei territori confinanti con quello dove ha sede la commissione in cui opera il giudice. Adesso, invece, stando all’emendamento, il livello della parentela è stato ricondotto al secondo grado.
Esercizio materiale dell’attività. Si evidenzia inoltre che, ai fini dell’incompatibilità a ricoprire la carica di giudice tributario, non sarà più sufficiente la sola iscrizione ad un albo professionale o ad un elenco, giacché il divieto di concretizzerà solamente qualora si eserciti materialmente la professione, “anche se in modo saltuario od accessorio ad altra prestazione” - laddove per “altra prestazione” è da intendersi una delle seguenti attività: consulenza tributaria, detenzione delle scritture contabili o redazione di bilanci ovvero attività di consulenza, di assistenza o di rappresentanza, prestate a qualsiasi titolo ed anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di società di riscossione dei tributi o di altri enti impositori.
Rimozione dell’incompatibilità. Infine, per completezza espositiva, si ricorda che il legislatore della I^ Manovra correttiva ha, altresì, introdotto una disposizione di carattere transitorio con la quale si prevede che i giudici tributari che, versino in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 39 del D.L. 98/2011, saranno tenuti a comunicare la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso contrario, decadranno. Non sarà, tuttavia, una decadenza automatica, in quanto sarà sempre necessario l’intervento di un provvedimento dichiarativo da parte del Consiglio di presidenza delle giustizia tributaria. Scaduto il temine di cui sopra, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria procederà all’esame di tutte le posizioni dei giudici, al fine di accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di incompatibilità.