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La novità – Per effetto della Manovra Bis, qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti ad albi o ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine.
La sospensione opera per un periodo variabile da tre giorni a un mese e, in caso di recidiva, la sospensione varia per un periodo da quindici giorni a sei mesi.
Chi dispone il provvedimento - Il provvedimento è disposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo e gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinchè ne sia data comunicazione sul relativo sito internet.
Il caso dello studio associato - Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata dell'attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.
Mancata emissione delle scontrino - Finora la sospensione dell'autorizzazione amministrativa era correlata alla mancata emissione dello scontrino fiscale e/o della ricevuta fiscale nei confronti di esercenti al dettaglio. Occorre ricordare come i professionisti devono rilasciare fattura all'atto del pagamento del corrispettivo da parte del cliente e spesso la prestazione è prolungata nel tempo. In funzione di ciò è estremamente difficile che le violazioni commesse dal professionista vengano rilevate subito, ma occorrerà invece svolgere controlli a posteriori.
Le difficoltà operative - Come già sopra ricordato, sarà l'Agenzia delle Entrate a sospendere il professionista dall'albo di appartenenza nel caso in cui gli venga contestata la mancata emissione di quattro fatture nell'arco di un quinquennio. Ma la misura è destinata a creare più di un problema operativo sia ai professionisti sia all'amministrazione su modalità e tempistica delle contestazioni delle omesse fatturazioni, che faranno scattare la sospensione.
La manovra di Ferragosto (l'articolo 2, comma 5 del decreto legge 138/2011 aggiunge il comma 2-sexies all'articolo 12 del Dlgs 471/97) si è limitata a estendere ai professionisti le misure finora applicate, in buona sostanza, ai commercianti al minuto. La sospensione era infatti nata nel contesto della normativa in materia di emissione di scontrini e ricevute fiscali.
La Gdf e l'Agenzia delle Entrate, controllando nelle immediate adiacenze del locale i clienti che escono, dopo aver consumato o acquistato beni, chiedono l'esibizione del documento (scontrino o ricevuta), in assenza del quale scattano le sanzioni, comprese quella della sospensione dell'autorizzazione amministrativa in caso di recidiva.
Da qui il fatto che è sufficiente, per l'applicazione della misura - considerata proprio l'evidenza della violazione - la semplice contestazione delle violazioni, senza bisogno che divengano definitive.
Trattandosi invece di professionisti, sarà praticamente impossibile contestare in stato di "flagranza" l'omessa fatturazione al cliente. Tale tipologia di contribuente deve emettere il documento al momento del pagamento della prestazione: non necessariamente - ciò anzi si verifica di rado - la prestazione si risolve in un incontro con il professionista.
In funzione di ciò molto probabilmente accadrà che le violazioni verranno contestate in occasione di verifiche fiscali a posteriori, magari a distanza di diversi anni dalla commissione degli illeciti, con tutti i problemi del caso, soprattutto in considerazione del fatto che la sospensione dall'albo o dall'ordine scatta anche se le violazioni non sono definitive.
E allora proviamo a pensare ai danni provocati al professionista sospeso dall'albo e le probabili azioni che questi potrebbe intraprendere nei confronti dei funzionari che hanno disposto una sospensione che poi magari si è rivelata illegittima perché basata su presupposti errati.
Misura deterrente – Alla luce delle problematiche appena delineate, si ritiene che questa misura rischia dunque di essere solo di pura deterrenza: se è certamente giusto assumere provvedimenti rigorosi anche nei confronti dei professionisti, occorre forse considerare che questo provvedimento non va in questa direzione e rischia concretamente di restare inapplicato.