5 luglio 2011

“Manovra correttiva” e contributo unificato

Introdotto l’obbligo del versamento di un contributo unificato, relativamente a tutti i ricorsi iscritti presso le competenti Commissioni Tributarie.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Introduzione del contributo unificato. Tra le novità contenute nella c.d. “Manovra correttiva” , approvata giovedì scorso in Consiglio dei ministri, vi è pure l’introduzione dell’obbligo di versare un contributo unificato, relativamente a tutti i ricorsi iscritti presso le competenti Commissioni Tributarie, successivamente alla sua entrata in vigore. Invero, il versamento del contributo unificato è già previsto per la proposizione del ricorso in Cassazione. Pertanto, la differenza in ordine al pagamento delle “spese di giustizia”, di fatto, si è verificata finora solamene per i gradi di merito. Infatti per iscrivere a ruolo un ricorso era necessaria l'applicazione sull'atto di una marca da bollo da € 14,62 ogni quattro facciate e di un'altra per la procura. Allo stesso modo tali marche andavano apposte sulle memorie e sulle istanze (ad esempio sollecita fissazione di udienza, sospensiva e pubblica udienza) depositate dal contribuente. Altre marche venivano, poi, richieste, tra l’altro, per il rilascio di copie informali. Nelle intenzioni del governo, quindi, Il versamento di un unico contributo unificato, avrà la precipua funzione di far pagare in un’unica soluzione tutte le spese di giustizia per tutti i tipi di atti che saranno presentati nel giudizio.

Misura del contributo. La misura del contributo sarà destinata a variare a seconda del valore della causa. Sei saranno gli scaglioni di rifermento. Nella specie, si andrà dal versamento di un minimo di € 30 per le liti di valore fino a € 2.582,28= e un importo massimo di € 1.500= per le cause di valore superiore ai 200.000,00= . Per individuare in concreto il valore della causa e, quindi, per capire in quale dei sei scaglioni si rientri, bisognerà prendere in considerazione il solo valore del l'imposta richiesta escludendo gli interessi e le sanzioni chieste con l'atto impugnato. Tuttavia, qualora l’atto impugnato, contenesse solo irrogazione di sanzioni, l’entità di queste, determinerà anche il valore della causa. Il ricorso, infine, così come avviene nel processo civile, dovrà contenere in calce una dichiarazione sul valore della causa nonché l'ammontare dell'importo del relativo contributo da versare. L’errata dichiarazione sul valore del contributo unificato non sarà, inoltre, irreparabile, tanto da avere conseguenze negative sulla validità dell’instaurato procedimento, potendo essere disposta l‘eventuale integrazione del contributo già versato.

Utilizzo delle maggiori entrate. Il gettito proveniente dal versamento del contributo unificato, verrà utilizzato onde finanziare gli interventi urgenti sia nell’ambito della giustizia Tributaria che in quella amministrativa e civile. Esso, pertanto, previa l’istituzione di un apposito fondo, sarà convogliato per il sostenimento di misure quali il rafforzamento degli organici, oppure il riconoscimento di un premio di produttività in favore di quei giudici che si mostreranno dediti ad un rapido smaltimento dell'arretrato. Ma basterà una simile misura a lenire i mali che affliggono il sistema giustizia? Ai posteri l’ardua sentenza!

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