4 novembre 2011

Maxiemendamento e professionisti

In arrivo le società e abolite le tariffe

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Nel maxiemendamento alla legge di stabilità approvato dal Consiglio dei ministri il 2 novembre, c’è spazio anche per la riforma delle professioni, in particolare la bozza prevede “che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. Altri commi del D.L. disciplinano la costituzione di società tra professionisti e l’abolizione delle tariffe. Il testo di legge è in linea con gli impegni assunti in sede europea con la lettera del 26 ottobre la quale annunciava “altre misure per rafforzare l’apertura degli ordini professionali”.

Liberalizzazione delle professioni – Con i provvedimenti legislativi adottati questa estate erano state introdotte le prime regole per la liberalizzazione delle professioni. In particolare, con il Decreto Legge 138/2011 erano stati introdotti i seguenti principi: accesso libero alla professione, esercizio fondato sull’autonomia del professionista e definizione del compenso spettante al professionista all’atto del conferimento dell’incarico, prendendo come riferimento le tariffe professionali, anche in deroga alle tariffe stesse. Con il D.L. 98/2011 era stata, invece, prevista l’elaborazione da parte del Governo di proposte per la liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche da presentare alle categorie interessate. Rispetto ai suddetti decreti nel maxiemendamento è stato individuato lo strumento normativo che riformerà il sistema ordinistico. Per adeguare le oltre venti leggi professionali ai nuovi standards, stabiliti dai sopraesposti decreti basterà, infatti, un decreto del Presidente della Repubblica “emanato ai sensi della legge 400/1988” da varare “entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore” del decreto legge.

Società tra professionisti – Il maxiemendamento prevede, inoltre, la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti di le società il cui atto costitutivo preveda: a) l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci; b) l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società; c) criteri e modalità affinché l’esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Tariffe professionali – Infine, il maxiemendamento prevede l’addio alla tariffe professionali. All’articolo 3, comma 5, lettera d), del D.L. 138/2011 , conv. con modif., L. 148/2011, le parole: “prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.” Sono, infatti, sostituite dalle seguenti: “escluso qualunque possibile rilievo delle tariffe professionali”.

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