Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il Consiglio dei Ministri, giovedì 4 settembre, ha approvato tre disegni di legge delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali.
Tra questi, via libera al Governo per la riforma dell’ordinamento forense. Il testo, approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, introduce importanti novità per la professione di avvocato che illustreremo di seguito, alla luce della bozza del DDL in nostro possesso.
L’articolo 1 delega al Governo l’adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della menzionata legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell’ordinamento della professione forense.
Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alle Camere entro trenta giorni per l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
La riforma parte dal riconoscimento del ruolo fondamentale dell’avvocato come garante dello Stato di diritto e della corretta amministrazione della giustizia. La bozza sottolinea l’importanza di tutelare la libertà, l’indipendenza e la dignità sociale della professione, riaffermandone la natura essenziale per la collettività.
Tra i punti qualificanti figurano:
La bozza rafforza il ruolo del Consiglio nazionale forense (CNF), che dovrà aggiornare il codice deontologico e coordinare la formazione.
Sono previsti:
Sul fronte economico la riforma punta a garantire equo compenso e proporzionalità rispetto alla qualità e quantità della prestazione.
Prevista la solidarietà nel pagamento tra i soggetti coinvolti in un procedimento e la possibilità di estendere il meccanismo dei pareri di congruità degli ordini anche oltre le attuali ipotesi.
Il DDL disciplina con maggiore dettaglio l’esercizio collettivo della professione:
Ampio spazio è dedicato a tirocinio ed esame di Stato:
Il sistema disciplinare viene riorganizzato, attribuendo la competenza ai consigli distrettuali di disciplina, con regole dettagliate sulla prescrizione, sui rapporti con i procedimenti penali e sulle garanzie difensive degli iscritti.
Sul piano delle incompatibilità, si ribadisce l’impossibilità di esercitare contemporaneamente attività imprenditoriali o notarili, pur consentendo alcune compatibilità, ad esempio con attività scientifiche, insegnamento, incarichi societari o attività di revisione contabile.
Il disegno di legge interviene anche sulla governance dell’avvocatura: