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Cassazione, sentenza 15473/11. La Cassazione, con la sentenza 15473/11 ha stabilito che il mediatore non iscritto all'albo degli agenti in affari non ha diritto alla provvigione.
Vicenda. Una società a responsabilità limitata, operante nel settore dei trasporti, aveva conferito ad un agente l'incarico di prestare consulenza e assistenza per la vendita di alcune proprietà e di acquistare, con il ricavato, un altro immobile. Compiti questi, però, non portati a termine.
Tuttavia, i rapporti si erano risolti in via bonaria con la firma di una transazione e l'esborso in favore dell'agente di una somma forfettaria quale compenso per l'attività svolta.
In seguito, la società viene a sapere che l'incaricato non figurava tra gli iscritti nell'albo dei mediatori. Pertanto, decide di citarlo in giudizio al fine di ottenere il rimborso della somma corrispostagli a titolo di provvigione.
In particolare, la sociètà tiene a sottolineare che l'esercizio dell'attività di mediazione da parte di un soggetto non abilitato comporta la nullità del contratto che ne è alla base.
La mediazione. Sul tema, la Corte chiarisce che la mediazione, configuratasi nel caso di specie, va ricondotta nell'ambito di applicabilità della legge 39/89, che richiede la necessaria iscrizione del mediatore nell'albo degli agenti in affari.
Tuttavia, il difetto di iscrizione esclude il diritto alla provvigione, ma non comporta necessariamente la nullità del contratto.
Nullità del contratto. Infatti, come sostenuto dalla giurisprudenza, la “violazione di una norma imperativa, ancorché sanzionata penalmente, non dà luogo necessariamente alla nullità del contratto, comportando quella violazione solo la non insorgenza del diritto alla provvigione e l'applicazione della sanzione amministrativa ovvero, in caso di recidiva, l'applicazione della pena prevista per l'esercizio abusivo della professione”.
Decisione. Nel caso di specie, la Cassazione ha, dunque, annullato la decisione e rinviato la questione ai giudici di merito per un nuovo esame circa l'eventuale ricorrenza di altre cause di annullabilità della stipulata transazione. Mentre conferma il principio per cui la mancata iscrizione del mediatore nell'apposito albo determina l’esclusione del diritto alla provvigione.