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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “Proposta di modifica del D.Lgs. n. 28/2010”, redatto dalla Commissione Mediazione e Conciliazione, presieduta da Carlo Regis e rientrante nell’Area di Delega Funzioni Giudiziarie affidata al Consigliere Maria Luisa Campise e al Consigliere codelegato Felice Ruscetta.
Il documento - nell’intento di incentivare il ricorso alla mediazione tanto nelle controversie civili che commerciali, onde ridurre il contenzioso giudiziario e migliorare i tempi e l’efficienza della giustizia civile – propone delle modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, sì da rendere l’istituto un concreto strumento di soluzione del contenzioso piuttosto che (con riferimento, in specie, alla mediazione obbligatoria, come reintrodotta dalla L. n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013) una formalità propedeutica alla procedibilità della successiva domanda giudiziale.
In particolare, le proposte formulate dal CNDCEC nel riscrivere l’art. 8 del D.Lgs. N. 28/2010 si sostanziano nella previsione di una partecipazione diretta e personale delle parti agli incontri di mediazione, con la sola eccezione dei casi di gravi e giustificati motivi, per i quali è consentita la possibilità per le stesse di farsi sostituire da un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito di pieni poteri per la soluzione della controversia.
La ratio di tale prescrizione risiede nella funzione stessa della mediazione che – stante il suo fondamento – esige necessariamente l’interazione tra le parti al fine di favorirne la comunicazione, piuttosto che la relazione tra i soli loro avvocati difensori quali attori della trattativa invece che in veste di loro assistenti.
In linea con tale presupposto, le ulteriori indicazioni fornite dal Consiglio prevedono: la formazione di un processo verbale a seguito del primo incontro di mediazione, onde dar conto della decisione di ciascuna parte di proseguirla o meno e delle sintetiche ragioni dell’eventuale rifiuto a proseguire; l’aggravamento delle conseguenze derivanti dalla mancata adesione delle parti al procedimento di mediazione, sia con riferimento alla loro assenza, quando essa non dipenda da un grave e giustificato motivo (a riguardo prevedendo che, nel successivo giudizio conseguentemente instauratosi, il giudice condanni la parte costituita al versamento a favore dello Stato di una somma non più pari al contributo unificato dovuto ma al doppio dello stesso) sia con riguardo all’ipotesi che la partecipazione al procedimento di mediazione venga inficiata da mancanza di buona fede e lealtà e, dunque, siano ravvisabili gli estremi della lite temeraria, con conseguente applicazione delle previsioni di cui agli artt. 96 e 92 c.p.c.
Un ulteriore incentivo formulato dal CNDCEC per favorire il ricorso allo strumento mediatorio è quello di strutturare un sistema di agevolazioni fiscali - con particolare riguardo al meccanismo del credito d’imposta – che risulti differenziato in relazione alle tre diverse ipotesi di accesso alla mediazione (volontaria, obbligatori, disposta dal giudice), con anche la previsione dell’esclusione del detto credito per il caso di insuccesso della mediazione, così da incentivare il raggiungimento di un accordo e compensare il maggior onere finanziario conseguente a carico dello Stato per l’instaurazione del processo.
Inoltre, per semplificare la fruibilità del suindicato credito d’imposta, si propone che lo stesso sia indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta in cui si è realizzato il presupposto anziché a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione da parte del Ministero della Giustizia (come attualmente prevede l’art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 28/2010) che, dunque, non sarebbe più necessaria.
Peraltro, per scongiurare l’affermarsi di cattive prassi di utilizzo del credito d’imposta, il Consiglio suggerisce di subordinare il riconoscimento dell’agevolazione fiscale a due presupposti: l’utilizzo di un mezzo di pagamento tracciabile, che certifichi altresì la corresponsione delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; la registrazione dell’accordo raggiunto in sede di mediazione.
Da ultimo, per ipotesi del Consiglio, un’ulteriore agevolazione potrebbe consistere nell’esenzione integrale dell’imposta di bollo per tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione da compensarsi, per rispettare il principio dell’invarianza di spesa, con la riduzione da € 50.000,00 a € 25.000,00 del valore - quale risultante dal verbale d’accordo - esentabile dall’imposta di registro dovuta.