9 ottobre 2012

Morto il cliente, il contratto sussiste

Non è risolto il rapporto col professionista se il committente muore in corso d’opera.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza - Secondo la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Terza sezione bis civile, depositata in cancelleria il 13 gennaio 2012, il contratto con il professionista non si può considerare automaticamente risolto con la morte del cliente, a patto che la prestazione non sia stata risolta personalmente dal cliente che in un secondo tempo è passato a miglior vita.

Il caso –
Il professionista aveva svolto la propria attività, in un primo momento, poiché l’incarico gli era stato conferito dal cliente, poi, dopo la morte di quest’ultimo, l’aveva portata a compimento dietro richiesta dei coeredi. I parenti del defunto, dal canto loro, si erano rifiutati di saldare il compenso del professionista, pertanto si erano presentati davanti al giudice che aveva dato loro ragione. Infatti, “il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 217/2006 del 30/4/2006, pubblicata F8/9/2006, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto della stessa, revocava ed annullava il d.i. n. 12940/93 del Tribunale di Napoli, condannando l'opposto […] a pagare agli opponenti le spese legali”. L’appello del professionista è stato proposto proprio avverso siffatta sentenza.

La decisione della Corte d’Appello – Ritenendo fondato l’appello del professionista, i giudici di merito hanno optato per l’accoglimento. Secondo la Corte, infatti, “va osservato che nel contratto d'opera professionale, mentre la morte del professionista determina l'estinzione ispo iure del rapporto, nell'ipotesi di intervenuto decesso del cliente durante lo svolgimento della prestazione la risoluzione del contratto ha luogo solo qualora si tratti di prestazione fatta a lui personalmente, ipotesi quest'ultima certamente esulante dalla fattispecie in disamina di dedotto conferimento dell'incarico di predisposizione di un progetto di ristrutturazione di un fabbricato danneggiato da evento sismico finalizzato all'ottenimento di un contributo ex lege n. 219/81”. Per questi motivi i giudici hanno inteso dare ragione al professionista, condannando gli appellati “pro quota haereditaria, al pagamento dell'importo di Euro 12.222,30 (Lire 23.665.701) oltre gli interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo” e “in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in Euro 500,00 per spese vive (ivi comprese quelle di parere), Euro 950,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge, nonché di quelle del presente grado che si liquidano in Euro 250,00 per spese vive, Euro 800,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a. come per legge con attribuzione”.

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