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Non è soggetto a IRAP il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che ha preso in affitto il locale destinato all'esercizio dell'attività e che si avvale di un lavoratore part-time addetto alla ricezione degli assistiti. È quanto emerge dalla sentenza n. 4211/37/14 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma.
Il caso. Un medico convenzionato con il SSN ha chiesto a rimborso l’IRAP versata per gli anni dal 2005 al 2009 sostenendo la carenza del presupposto impositivo, non avendo fruito per quegli anni di un’autonoma organizzazione. L’Ufficio ha opposto un diniego alla domanda di rimborso, con conseguente necessità per il professionista di adire le vie legali.
Ebbene, i giudici tributari, sia di primo che di secondo grado, hanno dato ragione al sanitario.
IRAP da rimborsare. La CTP di Rieti, sulla base della documentazione allegata, ha ritenuto provata l’assenza di autonoma organizzazione, avendo il ricorrente “fatto solo marginalmente ricorso all’impiego di terzi per attività esecutiva minimale e di basso profilo professionale (un solo dipendente addetto alla porta)”, e l’esame dei modelli UNICO dei vari anni ha fatto emergere “un’esigua struttura e costi contenuti al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività”.
Il ragionamento della Provinciale è stato avvalorato dalla CTR capitolina perché, “in effetti, - si legge in sentenza - gli elementi evidenziati nella vicenda (dipendente part-time, locale in affitto, autovettura ecc.) non sembrano tali da integrare il presupposto di una rilevante attività organizzata da assoggettare all'Irap, apparendo invece un’organizzazione non esorbitante dall’ottimale svolgimento dell’obbligazione convenzionale assunta con la locale struttura sanitaria e quindi commisurata all’impegno da essa richiesto, riguardante, peraltro, l’effettuazione di un servizio pubblico di particolare importanza, da svolgere pertanto in modo adeguato per i soggetti assistiti”.
A far pendere l’ago della bilancia a favore del medico è stata anche la misura del compenso corrisposto al dipendente part-time, poiché ritenuto proporzionato allo svolgimento del compito affidatogli, sicché non è stata ravvisata una prestazione più impegnativa (quindi più produttiva) di quella riferita (accoglienza degli assistiti).
La CTR ha poi posto l’accento sul rapporto tra i compensi percepiti dal sanitario e le spese da lui sostenute per l’attività svolta; rapporto oscillante nel quinquennio in considerazione dal 12 al 19 per cento, quindi, ad avviso del giudicante, tutt’altro che elevato.
I giudici della Capitale, in conclusione, hanno confermato il verdetto pro-contribuente dei colleghi di Rieti, ravvisando giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
La giurisprudenza della Suprema Corte insegna che il medico convenzionato con il SSN non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive quando utilizzi due studi, perché “l’utilizzazione di due studi deve essere valutata come uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell’attività professionale autonoma” (cfr. Cass. Sez. VI-T, n. 2967/14).
Inoltre, la disponibilità da parte dei medici di base di uno studio avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’articolo 22 del D.P.R. n. 270/2000 (Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), rientrando nell’ambito del minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatorio ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale con il SSN, non integra, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo (ex multis: Cass. Sez. Trib., n. 25910/2011 e n. 11197/2013).
Secondo i giudici del Palazzaccio, infine, la disponibilità da parte dei medici di base di strumenti di diagnosi complessi e costosi non configura autonoma organizzazione, “poiché detti strumenti, quali che siano il loro valore o le loro caratteristiche, rientrano nelle attrezzature usuali, o che dovrebbero essere usuali, per i precisati professionisti, in quanto agli stessi si chiede di svolgere una funzione di primo impatto a difesa della salute pubblica” (Cass. n. 11197/2013 cit.).