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Le conclusioni della sentenza - Se il cliente non attribuisce una ben determinata delega al commercialista, questi non è tenuto a prestare consulenza eccedente quella per la quale è stato incaricato come, ad esempio, può definirsi quella per avere accesso alle agevolazioni fiscali. Allo stesso tempo, qualora il pagamento del compenso sia avvenuto per mezzo di contanti, il cliente deve presentarne apposita ricevuta altrimenti il saldo si considera non corrisposto. Questo in sostanza è quanto si può dedurre dalla sentenza n. 15883 del 6 agosto 2012 emessa dal Tribunale di Roma.
Il caso – Il caso in questione riguarda il rigetto da parte dei giudici capitolini di due domande presentate da un uomo che, insieme alla moglie, aveva ricevuto nel ’97 due avvisi di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. La proposta del ricorso dinanzi alla Ctp di Roma era stata affidata al commercialista in questione, questa però è stata rigettata. A questo punto l’uomo lamentava che il professionista aveva omesso di comunicargli l’esito dei ricorsi e che aveva lasciato decorrere il tempo disponibile per richiedere l’accesso a determinati benefici fiscali, sostenendo che fosse quindi professionalmente responsabile, in quanto la sua presunta condotta negligente avrebbe compromesso l’esito positivo dunque l’accesso al condono. Dal canto suo, il commercialista contestava le dichiarazioni del cliente sostenendo d’aver più volte sollecitato l’uomo in merito alla proposta di un nuovo appello, senza aver ricevuto da questi alcuna risposta. In aggiunta a ciò, egli avanzava la pretesa che il cliente saldasse i compensi a lui spettanti, cosa che non aveva fatto né nel corso del rapporto né in un momento successivo.
Le motivazioni dei giudici – Il Tribunale di Roma ha respinto entrambe le domande del ricorrente ritenendole infondate. Lo stesso è stato condannato al pagamento del compenso professionale comprensivo degli interessi legali, nonché alla refusione delle spese processuali pari a 4mila euro. Vediamo le motivazioni dei giudici capitolini. In merito alla presunzione di negligenza, il Tribunale ha affermato che “la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell’attività del commercialista incaricato dell’impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l’affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito”. In altri termini, dunque, per accertare la responsabilità del commercialista, il ricorrente avrebbe dovuto avere la certezza “dell’azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata”, fondamento questo che non è stato provato. Altro punto esposto dal cliente e respinto dal Tribunale romano riguarda il conferimento della delega al commercialista. Secondo i giudici, non era emersa alcuna prova scritta che testimoniasse il conferimento della delega per la consulenza professionale, pertanto “non rientrava nell’incarico conferito al [commercialista (n.d.r.)] la consulenza contabile relativa all’accesso da parte del [cliente (n.d.r.)] a strumenti di adempimento fiscale quali il condono”. Infine, la domanda riconvenzionale presentata dal professionista, secondo il quale il cliente non aveva mai provveduto a saldare la parcella, è stata accolta dal Tribunale capitolino. I giudici, infatti, hanno ritenuto insufficiente la testimonianza apportata dal cliente che confermava l’avvenuto pagamento in contanti perché lo stesso non aveva saputo spiegare “le ragioni per le quali non si fece rilasciare ricevuta anche in considerazione della qualità delle parti”.