28 agosto 2012

Non mettere il Fisco tra moglie e marito

Dagli accertamenti in carico al professionista sono escluse le operazioni effettuate dal coniuge
Autore: Redazione Fiscal Focus

Gli accertamenti, il professionista e il coniuge - Eccoci ancora innanzi a questioni inerenti gli accertamenti fiscali e il mondo delle professioni. Il caso in esame andrà a far riferimento a sentenze ormai passate che pongono l’accento sul rapporto coniugale e le influenze che esso ha nei confronti delle verifiche tributarie in carico al professionista. In sostanza, i giudici tributari hanno più volte sottolineato che le indagini finanziare attraverso le quali si sta conducendo una verifica sul professionista devono tener conto in maniera esclusiva delle operazioni che possono essere ricondotte al professionista stesso tramite accurata documentazione, mentre dovranno essere escluse quelle ascrivibili al coniuge, a meno che queste non siano fittizie.

Le operazioni ascrivibili al professionista - Spiegando in altri termini quanto fin qui esposto, risulterà opportuno fare riferimento a una delle sentenze che si occupano della materia posta in discussione. Dunque, al professionista non possono essere in alcun modo addebitate le operazioni effettuate dal coniuge, qualora però quest’ultimo abbia condotto azioni che meritano una verifica fiscale, allora può essere attivato un ulteriore accertamento nei suoi confronti. Nello specifico, la sentenza n. 761/08/11 della Ctp di Catania, depositata il 13 settembre 2011, ma pronunciata il 19 luglio dello stesso anno, ha stabilito quali sono le operazioni che possono essere ascritte al professionista e che sono altresì ritenute non giustificate dai giudici. Tali operazioni, escluse dall’Iva, saranno da assoggettare a Irpef e Irap. La citata sentenza, “in parziale accoglimento del ricorso”, aveva disposto di specificare “il reddito netto di lavoro autonomo di 27.850 euro ai fini Irpef e Irap, escludendo il volume d'affari e l'Iva” per incertezza e insussistenza di “precise operazioni relative a fatti imputabili al ricorrente”. L’appello principale alla sentenza di primo grado era stato successivamente proposto dall’Amministrazione Finanziaria. In un secondo tempo anche il professionista aveva avanzato l’appello incidentale. Infine, confermando la sentenza della Ctp n. 269/34/12, pronunciata il 28 giugno 2012 e depositata il 2 luglio 2012, i giudici della Ctr di Palermo, sezione staccata di Catania n. 34, hanno sottolineato la bontà del giudizio di primo grado che aveva indicato il reddito netto di lavoro autonomo, fatta esclusione dell’Iva e del volume d’affari.

L’estendibilità –
Dunque, esaminate fin qui le sentenze in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha altresì individuato i criteri di estendibilità. In sostanza, le indagini non possono essere estese a terzi, a meno che i conti di questi ultimi non siano disponibili anche al soggetto al quale è diretto l’accertamento o che non risultino fittizi. Nello specifico, con la circolare 32/E/2006 l’Agenzia ha concesso la possibilità di estendere legittimamente le verifiche tributare ai conti di terzi, a patto che il contribuente indagato ne abbia concreta ed effettiva disponibilità pur non essendone intestatario. Inoltre, tale estendibilità sarà prevista anche per quelle operazioni che appaiono come esclusive del soggetto terzo (ad esempio il coniuge), ma che in realtà risultano fittizie evidenziando “la necessità che, relativamente ai rapporti intestati e alle operazioni fatte esclusivamente da soggetti terzi [...] l'ufficio accertatore dimostri che la titolarità dei rapporti come delle operazioni è fittizia o comunque è superata, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo” (Cassazione, 1728/1999, 8457/2001, 8826/2001 e 6232/2003).

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