17 settembre 2013

Nuovo registro dei Revisori: termine di prima formazione “elastico”

Possibile l’accreditamento anche oltre il 23 settembre
Autore: Redazione Fiscal Focus

Le Ultime FAQ del Ministero - A pochi giorni dalla scadenza del 23 settembre il MEF ha pubblicato alcune FAQ in merito alla prima formazione del Registro dei Revisori. Diverse sono state le domande, le cui risposte hanno sicuramente contribuito a chiarire le varie fasi relative a questa prima fase.

Termine elastico - Un primo chiarimento ad esempio arriva sul termine del 23 settembre, e arriva con la risposta contenuta nella FAQ 21 nella quale si evince una certa “elasticità” e non perentorietà della suddetta scadenza. La Ragioneria, a una domanda specifica in merito alla scadenza del 23 settembre, ha dunque precisato che “il termine del 23 settembre è previsto al fine di consentire una ordinata organizzazione del Registro e l’accreditamento sarà comunque possibile anche oltre questa data sia per i nuovi che per i vecchi iscritti”. Probabilmente sono state recepite dalla stessa Ragioneria le difficoltà incontrate dai revisori in questa fase di prima formazione del registro. E se alla FAQ 23 si parla di sanzioni per l’omessa o ritardata trasmissione delle comunicazioni obbligatorie che riguardano gli incarichi o i dati anagrafici del revisore o della società di revisione, queste sono confermate. Tuttavia la risposta può essere correttamente riferita ad una situazione a regime, non a quella attuale di prima formazione.

Passaggio ai revisori inattivi - Un altro chiarimento arriva in merito al periodo triennale necessario per il passaggio alla sezione degli inattivi previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 39/10 in materia di revisione legale. La risposta è contenuta nella FAQ 9 e precisa che il periodo triennale per il passaggio dalla sezione "inattivi" decorre dal 23 settembre 2013, data di conclusione della prima formazione. Tale risposta potrebbe generare tuttavia alcuni dubbi confrontandola con il Decreto 145/12, regolamento che si occupa dell'abilitazione dei revisori e del contenuto informativo del Registro. L'articolo 17, al comma 2 precisa che il revisore deve comunicare al MEF le informazioni contenute negli articoli 10 e 12 del decreto stesso, nonché quelle strumentali di cui agli articoli 11 e 13. Il medesimo articolo, alla lettera c) del comma 2, ribadisce che il revisore deve manifestare l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, se non sono in corso incarichi di revisione legale o collaborazioni ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione, nella sezione inattivi.

Limite triennale - Per la prima formazione del Registro, non è richiesto il limite triennale per essere considerati "inattivi", né tantomeno è richiesto che tale limite, non citato, decorra da una specifica data futura. Secondo la risposta del Ministero, il periodo decorrerebbe dal 23 settembre 2013, ma in questa situazione, in caso di mancanza di incarichi, si passerebbe nella sezione inattivi solo nel 2016. Tale risposta potrebbe generare dei dubbi, ma probabilmente, c'è un equivoco tra domanda e risposta contenute nella FAQ. L'articolo 8 del D.Lgs. 39/10 non si occupa specificatamente della prima formazione del Registro, ma della situazione a regime, situazione nella quale i soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale, o non hanno collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione legale per tre anni consecutivi e quelli che ne fanno richiesta sono iscritti in un'apposita sezione del Registro. (comma 2). Dunque la decorrenza dell’inattività triennale dovrebbe valere a regime perché l'articolo 4 del Decreto 16/13, titolato "Prima iscrizione del revisore", precisa che i revisori al momento della prima iscrizione nel Registro sono iscritti nella sezione "inattivi", per poi transitare nell'elenco della sezione "attivi" con l'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale presso una società di revisione. Infatti, al momento dell'iscrizione il "revisore" non ha assunto ancora incarichi di revisione perché in assenza di iscrizione non può assumerli, pertanto si deve considerare "inattivo".

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy