6 giugno 2026

Revisione degli enti locali: le proposte ANC per rafforzare indipendenza, competenza e trasparenza

Dalla nomina dell’organo collegiale ai requisiti per l’iscrizione negli elenchi, fino ai limiti agli incarichi e ai compensi: la Commissione Nazionale Enti Locali ANC propone un intervento organico sulla disciplina dei revisori degli enti locali

Autore: Redazione Fiscal Focus

La revisione economico-finanziaria negli enti locali rappresenta un presidio essenziale per la corretta gestione delle risorse pubbliche, per l’equilibrio dei bilanci e per la tutela della collettività amministrata. In questo contesto, il ruolo del revisore non può essere letto come un mero adempimento formale ma come una funzione tecnica di garanzia, chiamata a esprimere valutazioni, pareri e controlli in condizioni di piena autonomia professionale.

La Commissione Nazionale Enti Locali dell’Associazione Nazionale Commercialisti ha elaborato una serie di proposte di modifica normativa che intervengono su alcuni punti nevralgici dell’attuale disciplina: la nomina dei componenti dell’organo di revisione, l’istituzione e la gestione degli elenchi dei revisori, i limiti agli incarichi e la definizione dei compensi. Il documento richiama, tra gli altri, il Decreto legge n. 138/2011, il Decreto del Ministero dell’Interno n. 23/2012 e la Legge n. 157/2019, che ha inciso sulla scelta del presidente del collegio dei revisori negli organi collegiali. 

Indipendenza dell’organo collegiale: ritorno al sorteggio per tutti i componenti

Uno degli aspetti più rilevanti della proposta riguarda la nomina dell’organo collegiale di revisione. La disciplina attuale prevede che, negli enti con organo collegiale, il presidente possa essere scelto dal consiglio dell’ente tra i soggetti inseriti nella fascia più elevata dell’elenco. Secondo la Commissione ANC, tale impostazione rischia di incidere sulla percezione di indipendenza del revisore, soprattutto con riferimento alla figura del presidente, che dovrebbe essere la più autonoma e meno esposta a possibili condizionamenti.

La proposta, quindi, mira a ripristinare l’estrazione a sorte per tutti i componenti dell’organo collegiale, compreso il presidente, attingendo dall’elenco regionale. L’obiettivo dichiarato è rafforzare l’indipendenza formale e sostanziale dell’organo di revisione, evitando che la designazione di una figura apicale possa essere influenzata da valutazioni di opportunità politica o amministrativa.

In una prospettiva professionale, questo passaggio assume particolare rilievo: l’indipendenza non è soltanto un requisito giuridico, ma anche una condizione di credibilità del controllo. Un revisore percepito come realmente autonomo può svolgere con maggiore efficacia la propria funzione, contribuendo alla qualità delle decisioni amministrative e alla fiducia dei cittadini nei confronti dell’ente locale. 

Elenco dei revisori e requisiti professionali: una maggiore qualificazione

La seconda direttrice di intervento riguarda l’istituzione e la disciplina dell’elenco dei revisori degli enti locali. La Commissione propone di rivedere i requisiti di accesso alle diverse fasce, valorizzando non solo l’anzianità di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o al Registro dei revisori legali, ma anche l’esperienza concreta maturata nel settore degli enti locali.

Per la prima fascia, riferita ai comuni fino a 4.999 abitanti, viene indicata la necessità di un periodo di collaborazione di 18 mesi ai sensi dell’articolo 239, comma 4, del TUEL, oltre al conseguimento di almeno 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli enti territoriali. Per la seconda e la terza fascia, la proposta introduce requisiti più stringenti in termini di anzianità, incarichi già svolti e formazione specialistica.

Questa impostazione risponde a un’esigenza molto sentita tra i professionisti: garantire che l’accesso agli incarichi di revisione negli enti locali sia accompagnato da un percorso di qualificazione effettiva. La revisione pubblica, infatti, richiede competenze specifiche, diverse e ulteriori rispetto a quelle maturate nella revisione societaria o nella consulenza privata. Bilanci armonizzati, equilibri finanziari, vincoli di finanza pubblica, controlli interni e responsabilità amministrativo-contabile impongono un bagaglio tecnico aggiornato e specialistico. 

Limiti agli incarichi: equilibrio tra esperienza e sostenibilità professionale

Un ulteriore punto affrontato dal documento riguarda i limiti all’affidamento degli incarichi. La proposta prevede che ciascun revisore non possa assumere complessivamente più di cinque incarichi, distribuiti secondo la dimensione demografica degli enti: due incarichi in comuni fino a 4.999 abitanti, due in comuni tra 5.000 e 99.999 abitanti e uno in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, con equiparazione delle province a quest’ultima categoria. 

La ratio è duplice. Da un lato, evitare concentrazioni eccessive di incarichi in capo ai medesimi professionisti; dall’altro, assicurare che il revisore possa dedicare a ciascun ente il tempo e l’attenzione necessari. La revisione negli enti locali comporta un’attività continuativa, che non si esaurisce nel rilascio dei pareri obbligatori, ma richiede monitoraggio, interlocuzione con gli uffici, analisi documentale e presidio dei principali passaggi di bilancio.

Compensi: dal limite massimo al compenso base

Particolarmente significativa è anche la proposta in materia di compensi. La Commissione ANC suggerisce di modificare l’articolo 241 del TUEL e il Decreto interministeriale del 21 dicembre 2018, sostituendo il riferimento ai “limiti massimi” del compenso con quello ai “compensi base” spettanti ai revisori. 

Il tema è rilevante per la dignità professionale dell’incarico. La previsione di un compenso adeguato e chiaramente determinato non risponde soltanto a una rivendicazione economica, ma incide sulla qualità stessa della funzione. Un incarico complesso, esposto a responsabilità significative e caratterizzato da elevata specializzazione non può essere svalutato attraverso compensi non proporzionati all’impegno richiesto.

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