18 luglio 2012

Ok alla pubblicità professionale

Il professionista può promettere prezzi inferiori a quelli minimi, anche se questi non esistono più
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza - Gli Ordini professionali hanno il potere di vigilanza sull’operato degli iscritti per quel che concerne la veridicità dello loro affermazioni e il rispetto del codice deontologico, ma questo potere dev’essere limitato a tali sfere. Pertanto, la Corte di cassazione, con la sentenza 11816 del 12 luglio 2012, ha accolto il ricorso di un odontoiatra che, in associazione con altri colleghi, aveva pubblicizzato la propria attività tramite la diffusione di volantini che promettevano l’applicazione di tariffe inferiori a quelle minime, in un contesto che però ha visto l’abrogazione di queste ultime.

Le ragioni dell’Ordine –
La Commissione disciplinare dell’Ordine dei medici aveva deciso di sospendere per tre mesi il direttore sanitario della cooperativa odontoiatrica che aveva diffuso quei volantini pubblicitari. In sostanza, la promessa rivolta ai possibili clienti era la soppressione dei 2/3 del costo minimo nazionale, tariffa questa che non esiste più. A parere dell’Ordine, un riferimento al tariffario minimo ormai abrogato avrebbe potuto trarre in inganno il cliente; in aggiunta a ciò, poi, vi era anche la questione relativa alla scarsa specificazione delle prestazioni offerte, che secondo l’Ordine veniva meno ai principi di chiarezza e trasparenza. Dunque, sulla base di siffatte motivazioni, si era provveduto a sospendere il suddetto direttore sanitario per ben tre mesi, anche perché l’Ordine riteneva di poterlo fare in quanto i propri poteri in materia non erano stati in alcun modo intaccati né dalla Legge Bersani né dalle direttive Ue.

La decisione della Corte di cassazione
– Ben diversa è stata invece la posizione espressa dalla Suprema Corte, che ha accolto il gravame presentato dall’odontoiatra sospeso. Le ragioni portate ad argomento della decisione si rintracciano nel parere in base al quale la scelta dell’Ordine fosse il mero prodotto di “un’insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte di chi svolge professioni sanitarie”. In sostanza, il dentista non aveva violato alcun principio di correttezza, così come aveva sostenuto l’Ordine. Il riferimento al tariffario minimo, secondo la Cassazione, aveva un “carattere puramente orientativo”, che non implica il riferimento a qualcosa che effettivamente non esiste più. Una siffatta genericità era volta a persuadere il cliente, ma non ha nulla a che vedere con un intervento di tipo disciplinare come quello attuato dall’Ordine.

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