5 giugno 2013

Ordini: prioritari gli interessi dell’intera categoria

Per salvaguardare gli interessi degli iscritti, gli Ordini possono impugnare regolamenti ritenuti illegittimi e lesivi della par condicio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La pronuncia del Tar - Per quel che concerne la tutela e il perseguimento degli interessi collettivi degli iscritti agli Ordini professionali, si è recentemente espresso il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna. Nello specifico, la sezione di Bologna, con la sentenza n. 383 del 22 maggio scorso, ha riconosciuto la legittimità dell’Ordine professionale ad impugnare gli atti regolamentari dell’ente comunale. I giudici amministrativi, respingendo l’eccezione del difetto di legittimazione, hanno riportato a galla il parere del 13 febbraio 2013 espresso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato con il pronunciamento n. 00677/2013.

Il parere del Consiglio di Stato - L’organo consultivo del governo, col proprio indirizzo, aveva riconosciuto agli Ordini professionali la possibilità di impugnare direttamente gli atti regolamentari illegittimi, prima che questi divengano oggetto di specifica applicazione nei confronti dei singoli appartenenti alla categoria di riferimento. La conseguente richiesta di annullamento derivante da una simile impugnazione deve essere però mirata alla tutela degli interessi omogenei degli iscritti all’Ordine. Ciò in quanto, secondo Palazzo Spada, l’Ordine è considerato un ente esponenziale di interessi collettivi.

Ipotesi di conflitto d’interessi interno all’Ordine – Sempre prestando fede alle posizioni del Consiglio di Stato, espresse in Adunanza plenaria, il Tar dell’Emilia Romagna ha altresì sottolineato che l’interesse dell’Ordine professionale deve essere anteposto a quello del singolo iscritto, qualora quest’ultimo, in conflitto d’interessi col primo, vada a ledere gli interesse dell’intera platea di iscritti all’Ordine. In altri termini, l’Ordine deve far valere gli interessi collettivi dei quali ha mandato anche nel caso in cui beneficiario dell’atto impugnato sia un singolo professionista che, ottenendo siffatto beneficio, mini l’interesse istituzionalizzato dell’intera categoria. A tal ragione, i giudici amministrativi di Bologna hanno legittimato gli Ordini professionali ad agire andando anche in contrasto con procedure di evidenza pubblica al fine di far valere le pari opportunità per tutti gli iscritti, nell’eventualità che le procedure contestate avvantaggino uno solo di essi.

Il caso degli architetti – Il caso in questione, sul quale dovrà essere applicata la pronunzia del Tar, riguarda l’Ordine professionale degli architetti. Quest’ultimo, vedendosi non rispettate le proprie designazioni nella composizione della Commissione per la Qualità architettonica ed il paesaggio senza alcuna apparente motivazione, potrà far valere le proprie ragioni a tutela degli interessi della collettività degli iscritti.

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