11 novembre 2025

Ordini professionali esclusi dal sistema unico di contabilità economico-patrimoniale

Gli ordini professionali non rientrano nel sistema unico di contabilità economico – patrimoniale per le amministrazioni pubbliche italiane di cui alla riforma 1.15 del PNRR

Autore: Lucia Giampà

Gli Ordini professionali non rientrano tra le amministrazioni pubbliche interessate dall’introduzione del sistema unico di contabilità economico – patrimoniale di cui alla Riforma 1.15 del PNRR. 

È quanto reso noto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la pubblicazione dell’informativa n.162/2025.

La riforma 1.15 del PNRR

La riforma 1.15 del PNRR, denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico – patrimoniale accrual”, inserita nella Missione 1, dello stesso Piano, prevede l’adozione di un sistema di contabilità economico – patrimoniale unico per tutte le pubbliche amministrazioni, basato sugli standard contabili internazionali del settore pubblico, in attuazione della Direttiva Europea 2011/85/UE del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 novembre 2011, come emandata dalla Direttiva 1265/2024.

I principi e le regole del nuovo sistema contabile accrual unico per le pubbliche amministrazioni italiane (costituiti dal Quadro concettuale, dagli standard contabili e dal Piano dei conti multidimensionale, unico per tutte le amministrazioni pubbliche) sono stati definiti con determina del Ragioniere generale dello Stato n.176775 del 17 giugno 2024. 

La fase pilota

La millestone M1C1 -118 della riforma 1.15 prevede, fra l’altro, una fase pilota finalizzata alla predisposizione degli schemi di bilancio per l’esercizio 2025, coerenti con le nuove regole contabili di cui alle millestone M1C1 – 108, da parte di un numero di amministrazioni pubbliche che coprano almeno il 90% della primaria del settore pubblico.

L’articolo 10, comma 3, del DL n.113/2024, indica le amministrazioni pubbliche soggette alla fase pilota; l’elenco delle amministrazioni è stato definito dalla determina del Ragioniere generale dello Stato RR 259 del 16 novembre 2024; adottata ai sensi del menzionato articolo 10. 

Gli Ordini professionali non sono inclusi nel citato elenco delle amministrazioni pubbliche interessate dalla fase pilota.

Sistema unico di contabilità economico – patrimoniale: esclusione Ordini professionali 

Come reso noto, gli Ordini professionali non sono inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche interessate dalla fase pilota. Innanzitutto, deve ritenersi che gli Ordini professionali non sono, in generale, ricompresi nel perimetro delle “amministrazioni pubbliche” destinatarie della riforma 1.15 del PNRR e pertanto essi non saranno tenuti a conformarsi al così definito (e implementando) sistema unico di contabilità economico – patrimoniale.

La riforma 1.15 del PNRR, infatti, costituisce, come evidenziato, attuazione della Direttiva Europea 2011/85/UE del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 novembre 2011, come emandata dalla Direttiva 1265/2024. 

L’articolo 3, comma 1, della predetta Direttiva, dispone che “Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilità pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali”.

La Direttiva, all’articolo 1, chiarisce che “Ai fini della presente direttiva si applica la definizione di sottosettori dell’amministrazione pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell’amministrazione pubblica e che contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sul sistema europeo dei conti nazionali e regionali”. 

Di conseguenza, è evidente che, nella sistematica della Riforma 1.15 del PNRR, per amministrazioni pubbliche devono intendersi esclusivamente le unità istituzionali che rientrano nel settore “amministrazioni pubbliche” del SEC 2010 (Settore S13). 

Le disposizioni del SEC 2010 sono alla base della definizione di “amministrazione pubblica”, di competenza dell’Istat, ai fini della formazione dell’elenco delle amministrazioni pubbliche che l’Istat pubblica annualmente in base all’art.1, comma 2, della Legge n.196/2009; di modo che, solo la rispondenza dei principi indicati nel SEC 2010 determina l’appartenenza o meno di una unità istituzionale al comparto delle ‘amministrazioni pubbliche’ e quindi il suo inserimento nel predetto elenco. 

In tale elenco, gli Ordini professionali non risultano inseriti; dal che si deduce che gli Ordini professionali non rientrano nella definizione di ‘amministrazione pubblica’ di competenza dell’Istat, che coincide con quella di cui al SEC 2010. Pertanto, di riflesso, non rientrano tra le ‘amministrazioni pubbliche’ interessate dall’introduzione del sistema unico di contabilità economico – patrimoniale di cui alla Riforma 1.15 del PNRR (che coincidono, come detto, con le sole amministrazioni pubbliche che integrano la definizione di cui al SEC 2010).

Informativa n.162/2025

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy