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Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l’Informativa n. 99/2026 del 21 luglio 2026, ha chiarito le modalità di applicazione della verifica degli inadempimenti prevista per i compensi corrisposti dalla Pubblica Amministrazione agli esercenti arti e professioni. Dal 15 giugno 2026 il controllo deve essere effettuato anche quando la somma da pagare è pari o inferiore a 5.000 euro.
La verifica non determina, tuttavia, automaticamente la trattenuta del compenso. Il meccanismo previsto dall’articolo 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 602/1973 opera soltanto quando dalla consultazione emerge un debito complessivo risultante da una o più cartelle di pagamento pari almeno a 5.000 euro. Sotto tale soglia, la Pubblica Amministrazione deve corrispondere integralmente la somma dovuta al professionista.
La disciplina interessa i compensi riconducibili all’articolo 54 del TUIR dovuti agli esercenti arti e professioni per l’attività svolta, comprese le somme spettanti per le prestazioni rese in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
La novità trae origine dall’articolo 1, comma 725, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha inserito il comma 1-ter nell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, con decorrenza dal 15 giugno 2026.
La disposizione ha esteso l’obbligo di verifica preventiva ai pagamenti di importo non superiore a 5.000 euro effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni in favore degli esercenti arti e professioni. Per i pagamenti superiori alla medesima soglia continua, invece, a trovare applicazione la procedura ordinaria disciplinata dal comma 1 dello stesso articolo 48-bis.
Il nuovo comma 1-ter copre, pertanto, l’area dei compensi professionali fino a 5.000 euro, che in precedenza non rientravano nel controllo ordinario. Per effetto della nuova disciplina, la verifica deve ora essere eseguita indipendentemente dall’ammontare del pagamento che la Pubblica Amministrazione si appresta a effettuare.
Nella formulazione originariamente introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, il controllo avrebbe dovuto rilevare l’esistenza di cartelle di pagamento di qualunque ammontare. Anche un debito iscritto a ruolo inferiore a 5.000 euro avrebbe, quindi, potuto determinare il trasferimento totale o parziale del compenso all’Agente della riscossione.
Prima dell’entrata in vigore operativa della misura, l’articolo 2-ter del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, inserito in sede di conversione dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, è intervenuto sulla disposizione, stabilendo che il meccanismo opera soltanto quando il debito complessivo iscritto a ruolo è pari almeno a 5.000 euro.
La modifica ha mantenuto il controllo generalizzato sui compensi professionali, ma ha circoscritto gli effetti dell’inadempienza ai soli casi in cui le cartelle raggiungano complessivamente la soglia prevista dalla legge. Occorre, quindi, distinguere l’importo del compenso da quello del debito: anche un pagamento di poche centinaia di euro deve essere sottoposto a verifica, ma la trattenuta è possibile soltanto se le somme iscritte a ruolo sono almeno pari a 5.000 euro.
Quando la consultazione non evidenzia cartelle per un importo complessivo almeno pari a 5.000 euro, la verifica si conclude senza effetti sul pagamento. Il solo fatto che esistano debiti iscritti a ruolo non è, quindi, sufficiente ad attivare il meccanismo previsto dal comma 1-ter.
Se, invece, il debito è pari o superiore alla soglia, la Pubblica Amministrazione deve destinare all’Agente della riscossione le somme dovute al professionista, fino a concorrenza dell’inadempienza accertata. Soltanto l’eventuale eccedenza rispetto al debito può essere corrisposta direttamente al beneficiario.
Il procedimento applicabile ai compensi fino a 5.000 euro presenta, inoltre, caratteristiche differenti rispetto al meccanismo ordinario previsto per i pagamenti di importo superiore.
Non si realizza una semplice sospensione della somma in attesa dell’intervento dell’Agente della riscossione. La nuova disciplina prevede, invece, uno scomputo immediato del compenso, mediante la trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza e il suo contestuale versamento all’Agente della riscossione. Al professionista viene corrisposta esclusivamente l’eventuale parte residua.
Per effettuare il controllo, le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare il servizio telematico “Verifica inadempimenti”, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il portale è stato adeguato dal 15 giugno 2026 per consentire le verifiche previste dal nuovo comma 1-ter sui compensi professionali di importo fino a 5.000 euro. Per i pagamenti superiori a tale limite continua, invece, ad applicarsi il procedimento ordinario previsto dal comma 1 dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.
Secondo quanto evidenziato dal CNDCEC, entro cinque giorni dalla consultazione il sistema dovrebbe rilasciare la liberatoria oppure fornire le indicazioni necessarie per procedere allo scomputo delle somme.
Dal punto di vista contabile, la nuova procedura non modifica la registrazione iniziale della fattura emessa dal professionista, che continua a essere rilevata per il suo intero ammontare. Qualora una parte o la totalità del compenso venga versata direttamente all’Agente della riscossione, la Pubblica Amministrazione dovrà procedere alla sistemazione contabile del pagamento mediante l’utilizzo delle partite di giro.
La disciplina introdotta dal 15 giugno 2026 determina, dunque, un controllo generalizzato sui compensi professionali pagati dalle amministrazioni pubbliche, ma non trasforma qualsiasi irregolarità in una trattenuta. L’elemento decisivo è l’ammontare complessivo delle cartelle di pagamento: sotto i 5.000 euro il professionista riceve integralmente il compenso, mentre dal raggiungimento della soglia le somme vengono destinate all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito.