Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Il riferimento ai nuovi parametri - Sul fronte professionale si torna a parlare della questione tariffe. Questa volta a porre l’accento sul capitolo delle liquidazioni spettanti agli avvocati è la Suprema Corte di Cassazione che ha di fatto applicato i nuovi parametri emanati per mezzo del decreto ministeriale n. 140 del 20 luglio 2012, recante le indicazioni in merito alla “determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni vigilate da Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. in l. 24 marzo 2012, n. 27”. Vediamo in sostanza cosa e come hanno deciso gli ermellini a riguardo.
La sentenza - Ad intervenire nell’ancora aperto confronto circa i parametri stabiliti dal Ministero e le computazioni dei compensi spettanti ai professionisti iscritti alla categoria forense, è stata la sentenza n. 20421 del 21 novembre 2012 attraverso la quale la Corte di Cassazione ha inteso applicare in maniera operativa le suddette nuove disposizioni inerenti il calcolo della parcella dell’avvocato da parte di un organo giurisdizionale.
Il decreto e l’applicabilità – In sostanza, secondo il parere del Supremo Consesso, l’articolo 41 del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, trattando la disciplina transitoria, afferma in maniera apodittica che le indicazioni interne al “Regolamento recante la determinazione dei parametri” sono misure applicabili alle computazioni liquidatorie avvenute successivamente all’entrata in vigore del medesimo provvedimento. Tuttavia, l’applicabilità dei parametri si riferisce esclusivamente alla data di conclusione del rapporto, quindi di calcolo della parcella, a prescindere dal fatto che l’attività professionale in questione sia stata condotta in una data antecedente a quella di entrata in vigore del Regolamento, ossia all’epoca in cui erano ancora attive le tariffe oramai soppresse. A favore di tale tesi espressa dalla Corte di Cassazione, si è altresì espresso il nono articolo del decreto legge n. 1 del 2012, secondo il quale il sistema tariffario abrogato non può ritenersi valido nel periodo successivo all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, nonostante questi sia stato promulgato prima del consueto termine di scadenza stabilito per l’applicazione transitoria delle soppresse tariffe. .