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L’emendamento previsto all’articolo 9 del decreto legge sulle liberalizzazioni porta delle novità ancora una volta per le professioni. Se da una parte si conferma la cancellazione delle tariffe, dall’altro cambia la pattuizione del compenso con il cliente.
Pattuizione compenso - In particolare, la pattuizione del compenso si scandisce in due momenti, quello della trattativa e quello dell'affidamento dell'incarico. E’ quando si conferisce l'incarico che deve essere pattuito il compenso nelle forme previste dall'ordinamento.
Forma scritta - Tra le forme previste dall’ordinamento rientra quella verbale, ma sembra preferibile la forma scritta, sulla base della considerazione che in caso di controversie sull'importo del compenso, l’esito risulta più certo se si ha una prova scritta.
Preventivo di massima - Nel momento iniziale della pattuizione del compenso, ossia quello della trattativa, si redige “in ogni caso”, come si legge nel testo della norma, un preventivo di massima, da rendere noto al cliente, anche se il compenso non è poi trasferito in un patto con la forma scritta.
Contenuto - Questo preventivo di massima deve caratterizzarsi da due parametri specifici che sono, da una parte, l'adeguatezza all'importanza dell'opera e, dall’altra, l'indicazione di tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.
Tutela cliente - Un preventivo di massima, questo, che soddisfa sì la previsione inerente il decoro professionale, così come previsto all’articolo 2233 del Codice civile, ma evita al tempo stesso l'inserimento, durante la prestazione professionale, di voci che erano fin dall'origine prevedibili e che non sono state previste volutamente per far apparire conveniente l'offerta. Si tutela così il cliente consumatore.
Sconto particolare – Inoltre, il professionista è libero di applicare alla sua prestazione anche uno sconto particolare rispetto al compenso che gli spetta in relazione all'importanza della sua opera professionale. Un compenso questo che si può valutare comparando proprio, da una parte, il preventivo di massima e, dall’altra, la pattuizione sul compenso.