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Il Pronto Ordini 169/2018, pubblicato sul sito del CNDCEC il 18 marzo 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla partecipazione di un’associazione professionale e di una STP in altra associazione professionale.
I quesiti
L’Ordine di Busto Arsizio ha posto i seguenti quesiti, domandando se:
In merito alla STP, costituita ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 183/2011, l’articolo 10 della legge istitutiva, non si pronuncia in relazione alla partecipazione in altre STP, ovvero in associazioni professionali. Secondo il Consiglio, quindi, dal tenore letterale della richiamata disposizione, si evince che, “sia stata premura del legislatore consentire la partecipazione del socio professionista nelle nuove aggregazioni professionali delle STP”. Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 183/2011 e, quindi anche l’articolo 10, comma 6 di tale Legge, occorre coordinare a tale norma la previsione di cui all’articolo 6 del D.M. n. 34/2013. Dalla combinazione delle suddette disposizioni, infatti, sembrerebbe evincersi che il socio - anche non professionista - non può che partecipare ad una STP, sia monodisciplinare che multidisciplinare, e che tale incompatibilità si determina per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza (rectius, all'Ordine in cui la STP risulta essere stata iscritta).
Non potendo il socio professionista partecipare a più di una società - osserva il Consiglio - sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, in quanto, in tal modo, verrebbe ad essere elusa la regola appena richiamata, vale a dire che al socio è consentito partecipare unicamente ad una STP.
Per converso, non sembrerebbero – si legge nel documento - esistere ostacoli all'esercizio professionale in forma individuale da parte del socio, ovvero allo svolgimento della professione in forma associata.
La STP, comunque, per poter legittimamente esercitare, è tenuta a iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese (istituita ai sensi dell'articolo 16, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 96/2001) e alla sezione speciale dell'Albo, tenuto presso l'Ordine di appartenenza dei soci professionisti (come impone l'articolo 8 del D.M. n. 34/2013), ambito territoriale in cui la società avrà posto la sua sede legale, come puntualizza l'articolo 9 dello stesso D.M. n. 34/2013, ai fini dell'iscrizione nell'Ordine territorialmente competente.
In virtù di quanto sopra esposto, il Consiglio precisa che, iscritta la STP nella sezione speciale dell'Albo nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società - laddove i soci professionisti, pur appartenendo alla stessa categoria professionale (rectius, professione regolamentata), siano iscritti in Albi tenuti da Ordini territoriali differenti - si rende opportuno che la stessa società, per tramite del rappresentante legale o i soci, comunichino ai rispettivi Ordini di appartenenza la partecipazione alla STP, al fine di poter consentire l'annotazione della iscrizione della STP anche negli Albi di appartenenza dei soci professionisti.
Quanto esposto nel quesito, ossia se un'associazione professionale e una STP possono far parte di un'associazione professionale, porta anzitutto a precisare che: per quel che concerne le associazioni professionali, quel che residuava dalla riforma Bersani, è stato abrogato dall'articolo 11, comma 11, della Legge n. 183/2011: “La Legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, è stata abrogata".
Per comprendere il significato della revisione normativa, secondo il Consiglio, si doveva privilegiare la lettura dell’articolo 1 della Legge n. 1815/1939 che aveva fornito la Corte di Cassazione.
Secondo le Sezioni Unite, infatti, la Legge n. 1815/1939 aveva avuto il pregio di individuare precipui criteri da osservarsi per l'esercizio in forma associata della professione, senza prevedere alcunché in ordine alla disciplina applicabile.
In altri termini - si legge nel documento in commento - la Corte di Cassazione riconosceva alla disposizione il pregio di consentire, per tramite dell'esplicita indicazione del nome e del titolo professionale, l'individuazione dell'associato in possesso del titolo abilitante necessario per esercitare la professione. Si trattava, di fatto, di requisiti formali da cui non si poteva prescindere per l'esercizio della professione in forma associata.
Inoltre, come osserva il Consiglio, con la riforma dell'ordinamento forense, le previsioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 247/20123 (successivamente modificate dalla Legge n. 124/ 2017) e le previsioni del relativo regolamento di attuazione contenuto nel D.M. n. 23, emanato il 4 febbraio 2016, oltre a declinare la generale (e generica) disciplina delle associazioni tra avvocati, contemplano: