10 novembre 2011

PEC: è sanzionata la mancata comunicazione

Autore: Redazione Fiscal Focus

Comunicazione della PEC - Entro il 29 novembre 2011, tutte le imprese costituite in forma societaria, e iscritte nel registro delle imprese, dovranno comunicare, qualora non lo abbiano già fatto, la PEC (indirizzo di posta elettronica certificata) al medesimo registro. La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3645/C, conferma che la mancata comunicazione entro il 29 novembre 2011, configurerà l'illecito previsto dall'art. 2630 c.c.

La sanzione - La sanzione, sarà applicata in capo al rappresentante legale della società, quindi, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo 206 euro a un massimo di 2.065 euro.

Chi deve effettuare la comunicazione - Obbligate alla comunicazione, come previsto dalla circolare del Ministero, sono le società di capitali e di persone, le società semplici, le società cooperative, le società in liquidazione, le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie. La domanda di iscrizione non è soggetta all’imposta di bollo o a diritti di segreteria (tranne quando è accompagnata dall’iscrizione di altri atti o fatti), e va presentata mediante la Comunicazione Unica, e nell’ambito di questa mediante la modulistica registro imprese/REA (modulo S2, riquadro 5 nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata). La circolare, non dice nulla in merito alle società soggette a procedure concorsuali, tuttavia vista la semplicità è consigliabile la comunicazione. La comunicazione dell’indirizzo deve essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa attraverso anche una procedura semplificata on-line presente sul sito www.registroimprese.it, naturalmente il rappresentante legale può incaricare un professionista abilitato il quale dichiarerà nelle note di essere stato a ciò incaricato e di essere iscritto nel relativo albo, nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo.

Anche la PEC del professionista - Nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico, viene esplicitamente prevista la possibilità di comunicare (previo consenso del legittimo titolare) l'indirizzo di posta elettronica di un professionista (ad esempio il commercialista, ma bisognerà stare attenti alle responsabilità che ne conseguirebbero) o di altra società giuridicamente o economicamente collegata (la capogruppo o una controllata).

Non valide le Pec del cittadino - L'indirizzo fornito al Registro delle imprese deve risultare valido e operativo e non possono essere impiegate, le cosiddette “Pec del cittadino” poiché riservate esclusivamente all'interazione fra i primi e la Pubblica Amministrazione.

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