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Attenzione alle garanzie - Con l’entrata in vigore dell’obbligo della polizza professionale (che in assenza di eventuali proroghe dovrebbe entrare in vigore il 13 agosto) il professionista nella firma del contratto dovrà considerare diverse questioni. In particolare dovrà prestare attenzione alle garanzie complementari che per una professione eterogenea come è quella del commercialista risultano necessarie per un’eventuale citazione per aver causato danni a terzi nell’assolvimento dei propri doveri.
La diligenza del professionista - Nelle diverse pronunce della Cassazione che si sono occupate di risarcimento da parte di commercialisti, revisori o consulenti tributari in generale, l’attenzione viene posta nella diligenza del professionista e nelle regole della professione. Se fino a diversi anni fa i giudici si esprimevano in modo sfavorevole il professionista quando vi erano errori evidenti e grossolani come ad esempio la decorrenza dei termini del ricorso o la presentazione della dichiarazione in ritardo, ultimamente vi sono delle sentenze che anche per determinate violazioni ipotizzano la responsabilità del professionista in presenza della consapevolezza dell’errore commesso (anche se a favore del cliente). Questo capita quando si concordano assieme al cliente degli errori per procurare un risparmio d’imposta. I giudici hanno chiarito che questo comportamento è contrario alle regole professionali e non può far venir meno per il commercialista una serie di responsabilità per l’inosservanza di un comportamento corretto.
Una attività eterogenea – L’attività del commercialista ha spesso una natura molto eterogenea che va dalla semplice tenuta della contabilità alla consulenza del lavoro agli incarichi di revisione in società, alla convegnistica e all’attività di consulenza per i giudici (CTU). Per quanto sopra detto, i professionisti si dovranno confrontare con le varie proposte offerte dalle compagnie assicurative, prestando particolare attenzione alle garanzie complementari che le polizze integrano, in quanto le stesse di “base” non prevedono alcuna copertura per le attività considerate differenti da quelle "tradizionali" e che coincidono con la tenuta della contabilità, la redazione e l'invio delle dichiarazioni.
Garanzie complementari – Sarà quindi opportuno valutare le eventuali estensioni della garanzia della polizza in relazione ad esempio alle funzioni di sindaco o revisore in società o di curatore fallimentare. Se il professionista dovesse essere citato per gli eventuali danni causati a terzi o alla società in conseguenza di errori commessi nell'adempimento dei doveri di controllo e/o vigilanza espressamente sanciti dalla legge per il collegio sindacale, quasi certamente l'assicurazione professionale con le garanzie di “base” non fornirebbe alcuna copertura. Analoga situazione potrebbe verificarsi quando il professionista, nella qualità di curatore fallimentare o liquidatore giudiziario, fosse tenuto a risarcire un danno causato per errori commessi nell'adempimento dei doveri propri dell'organo fallimentare.