27 settembre 2019

Prescrizione dell’azione disciplinare e notifiche dei provvedimenti disciplinari

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato nei giorni scorsi due Pronto Ordini con i quali ha fornito chiarimenti in merito, rispettivamente, alla prescrizione dell’azione disciplinare (P.O. n. 120/2019) ed alle notifiche dei provvedimenti disciplinari (P.O. n. 134/2019).

Prescrizione dell’azione disciplinare (P.O. n. 120/2019)
Un Ordine territoriale ha posto un quesito al CNDCEC con il quale è stato chiesto se fosse prescritta l’azione disciplinare relativamente ad un elenco di iscritti all’Ordine, ai quali l’Agenzia delle Entrate ha applicato le sanzioni previste per “Visto di conformità infedele” apposto sui modelli 730 relativi all’anno d’imposta 2013.

Il Consiglio Nazionale ha dapprima richiamato le norme di riferimento, ossia l’articolo 56 del D. Lgs. n. 139/2005 e l’articolo 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, i quali dispongono che “l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.

Secondo quanto osservato dal Consiglio, quindi, in generale, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare trae origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale:
  • nel primo caso, il termine prescrizionale inizia a decorrere dalla commissione del fatto;
  • nel secondo caso, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Il CNDCEC, in considerazione di quanto prospettato nel quesito, ovvero in assenza di procedimenti penali a carico dei professionisti in questione, osserva che “l’evento dal quale inizia a decorrere il termine prescrizionale, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, è rappresentato dalla condotta degli iscritti, ovvero dall’atto della presentazione, da parte dei professionisti, dei modelli 730 per l’imposta 2013, non rilevando, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, il momento in cui l’Agenzia ha applicato a loro carico le sanzioni per visto di conformità infedele, né tantomeno quando il Collegio di Disciplina ne abbia avuto contezza”.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio ritiene, quindi, nella fattispecie in esame, che l’azione disciplinare si deve intendere prescritta.

Notifiche dei provvedimenti disciplinari (P.O. n. 134/2019)
Al CNDCEC è stato sottoposto un altro quesito, con il quale si chiedono chiarimenti sulle notifiche dei provvedimenti disciplinari, ovvero se il Consiglio dell’Ordine possa essere legittimato a notificare i suddetti provvedimenti anche a soggetti diversi rispetto a quelli normativamente prescritti.

Anzitutto il CNDCEC ha precisato che i provvedimenti disciplinari non devono essere notificati dal Consiglio dell’Ordine bensì dal Consiglio di Disciplina, al quale compete in via esclusiva l’esercizio dell’azione disciplinare, che comprende anche la notifica dei provvedimenti disciplinari.
Sul punto, si ricorda quanto previsto dall’articolo 26 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, ossia che i provvedimenti disciplinari vengono notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante ufficiale giudiziario, all’incolpato e al PM presso il Tribunale nella cui circoscrizione l’iscritto risiede e nella circoscrizione in cui risiede l’Ordine. Essi vengono comunicati al Consiglio dell’Ordine, al PG presso la Corte d’Appello ed al Ministero della Giustizia, a cura della segreteria del Consiglio di Disciplina.

Relativamente alla facoltà per il Consiglio di Disciplina di comunicare i provvedimenti disciplinari assunti nei confronti degli iscritti all'Albo anche ad altri soggetti pubblici non contemplati dall'Ordinamento professionale, il CNDCEC ricorda la nota ricevuta in data 22.12.2010 dal Garante per la protezione dei dati personali. Tale nota ha espressamente precisato che il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), consente agli Ordini professionali di mettere a disposizione di soggetti pubblici e privati, e diffondere, anche mediante reti di comunicazione elettronica, i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che, secondo le disposizioni legislative o regolamentari di settore, devono essere inseriti nei rispettivi albi (articoli 18, 19 e 61 del Codice).

Inoltre, nella risposta al quesito, si ricorda quanto disposto dal citato Codice, ossia che "può essere, altresì, menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione", purché il trattamento riguardi informazioni corrette, complete ed aggiornate. In virtù di ciò, pertanto, la facoltà di comunicare e/o diffondere le informazioni personali relative agli iscritti, deve essere valutata da ciascun Ordine, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati e senza la necessità di effettuare comunicazioni al Garante.

Infine, ricordando anche quanto disposto dall'articolo 61 citato in precedenza, così come aggiornato con il D. Lgs. n. 101/2018, al comma 2, e considerando tutto quanto sopra esposto, il CNDCEC ha concluso osservando che, ciascun Consiglio, può valutare la facoltà di comunicare i provvedimenti disciplinari degli iscritti anche ad altri Uffici non previsti dalla normativa, avendo cura di rispettare i suddetti principi di pertinenza, non eccedenza e correttezza dei dati trattati.
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