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Il modello Unico può essere presentato:
- in via telematica, direttamente dal contribuente. In tal caso il contribuente dovrà essere abilitato al servizio Fisconline (se non è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta o è tenuto a presentarla nei confronti di un numero di soggetti inferiore a 20) o Entratel;
- in via telematica, tramite un intermediario abilitato;
- ad un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate, abilitato a prestare assistenza per la compilazione, che ne cura anche l’invio telematico (ma solo se il contribuente non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili);
- agli uffici postali, consegnando materialmente la dichiarazione firmata dal contribuente. In tal caso i termini vanno dal 2 maggio al 1° luglio 2013. Possono ricorrere a tale modalità di presentazione della dichiarazione solo i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di sostituto d’imposta.
Qualora si scelga di trasmettere la dichiarazione in via telematica tramite un intermediario abilitato la dichiarazione dovrà essere consegnata allo stesso in tempo utile per il rispetto dei termini previsti: in caso contrario, l’intermediario potrà rifiutarsi di firmare l’incarico a trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente.
I contribuenti e i professionisti incaricati sono tenuti infatti a trasmettere entro il termine del 30 settembre 2013 le dichiarazioni dei redditi riferite all’anno 2012 e l’eventuale trasmissione tardiva può essere sanzionata in capo agli stessi.
Gli intermediari sono invece, in ogni caso, obbligati a trasmettere le dichiarazione da loro predisposte.
Le dichiarazioni presentate all’intermediario dopo la scadenza del termine di presentazione (ma comunque entro i 90 giorni) devono essere dallo stesso trasmesse entro un mese dalla data dell’impegno a trasmettere rilasciato al contribuente: in tal caso sarà sanzionabile per tardiva presentazione della dichiarazione solo il contribuente, mentre nulla sarà dovuto dall’intermediario.
In occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi si ricorda che l’intermediario abilitato è tenuto a rispettare il seguente iter di lavorazione:
1. compilazione del modello su formati elettronici compatibili con quelli approvati dall’Agenzia delle Entrate negli appositi provvedimenti;
2. controllo e autenticazione del file telematico attraverso il software Entratel;
3. invio del modello dichiarativo;
4. visualizzazione e stampa delle ricevute.
La dichiarazione si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa.
Si ricorda, a tal proposito, che la stampa della pagina entratel che riporta il riepilogo statistico non costituisce prova dell’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate di una particolare dichiarazione: la ricevuta va sempre scaricata sulla postazione utente, elaborata, e quindi, vanno analizzate le attestazioni del singolo documento in essa contenute.
Sebbene il modello vada trasmesso telematicamente va comunque conservata una copia cartacea della dichiarazione.
Tuttavia, qualora vi siano differenze tra la dichiarazione cartacea e quella trasmessa, fa fede la dichiarazione inviata telematicamente, così come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20047 del 30 agosto 2013.
Gli intermediari abilitati devono inoltre rilasciare al contribuente, anche se non richiesto:
- l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nella dichiarazione al momento dell’assunzione dell’incarico per la predisposizione della dichiarazione (oppure contestualmente alla ricezione della dichiarazione già compilata).
L’ “impegno a trasmettere” è un documento privo di qualsiasi vincolo di forma: requisiti essenziali sono la data e la sottoscrizione dell’intermediario, mentre è comunque richiesto che nello stesso sia precisato se la dichiarazione è stata consegnata all’intermediario già compilata o verrà da lui predisposta
La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” situato nel frontespizio della dichiarazione;
- dichiarazione trasmessa redatta su modello conforme (entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica);
- copia della comunicazione di ricezione della dichiarazione dall’Agenzia delle Entrate (entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica).
La dichiarazione deve essere firmata dal contribuente, a pena di nullità. Se la dichiarazione è presentata tramite intermediario abilitato, la firma va apposta sulla copia conservata dall’intermediario, a meno che quest’ultimo la conservi su supporto informatico, nel qual caso la firma non occorre.
La nullità per assenza di firma è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio delle entrate territorialmente competente.
Si ricorda, infine, che il 30 settembre 2013 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore del contribuente relativa al periodo d’imposta 2011.