4 dicembre 2013

Previdenza forense. I contributi parziali contano

Sentenza della Corte di Cassazione che respinge il ricorso della Cassa forense a beneficio dell’iscritto
Autore: Redazione Fiscal Focus

Gli anni per i quali l'avvocato non ha pagato integralmente i contributi rilevano ai fini dell'anzianità contributiva poiché la legge non consente di annullare l'annualità in cui c'è stato un versamento inferiore al dovuto.

La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza 2 dicembre 2013, n. 26962, della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro.

Il caso
. I giudici del Palazzaccio hanno respinto il ricorso della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense che aveva negato a un iscritto tre anni di anzianità contributiva per i quali non erano stati versati interamente i contributi.

Il dato normativo. Il Supremo Collegio spiega che, ai sensi della Legge n. 141 del 1992, la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di “effettiva” iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali. Il termine “effettivo”, tuttavia, non può essere inteso come “integrale” perché lo vieta la comune accezione del termine che non fa riferimento alcuno a una “misura”.

L’aggettivazione usata dal Legislatore sta quindi a indicare che la pensione si commisura sulla base della contribuzione “effettivamente” versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che riguarda il lavoro dipendente e che quindi è inapplicabile ai liberi professionisti.

Manca una norma “ad hoc” nella legge professionale. La Sezione Lavoro del Palazzaccio riconosce che tale meccanismo può andare a scapito della Cassa forense, ma si tratta, dice, di un effetto negativo ascrivibile unicamente a un vuoto normativo, nel senso che manca nella legge professionale una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva l’annullamento sia di quanto versato sia dell’intera annualità.

Il principio. “Si deve allora concludere - si legge in fondo alle motivazioni della pronuncia in rassegna – che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione come base del reddito sul quale è stato pagato il contributo”. In questi termini si è espressa anche la sentenza n. 5672 del 2012 della medesima Corte.

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