21 maggio 2012

Professioni non regolamentate: l’ok del Guardasigilli

Firmati i decreti per l’iscrizione di Ancit, Lapet, Int e Ancot nell’elenco delle associazioni più rappresentative
Autore: Redazione Fiscal Focus

I decreti. Il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha firmato i quattro decreti necessari all’inserimento di ANCIT, INT, ANCOT e LAPET nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate.

Piattaforme U.E. I decreti consentiranno a tali associazioni di partecipare, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ai tavoli tecnici internazionali per la definizione di parametri comuni sotto il profilo formativo.

I requisiti. Così come previsto dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, di attuazione, tra altro, della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, al fine della valutazione in ordine alla rappresentatività a livello nazionale delle professioni non regolamentate, quindi per ottenere l'iscrizione nel citato elenco, si deve tenere conto:
- della costituzione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
- dell’adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;
- della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- di un sistema di deontologia professionale con possibilità di sanzioni;
- della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
- della diffusione su tutto il territorio nazionale;
- della mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima.

Obbligo di comunicazione. Ebbene, i quattro provvedimenti impongono alle suddette associazioni l’obbligo di comunicare “immediatamente” tutte le vicende modificative dei requisiti per l’iscrizione e dei dati comunicati ai fini delle annotazioni nell’apposito elenco istituito presso il Ministero della Giustizia.

Cancellazione d’ufficio. Il dicastero di via Arenula si è riservato il potere di verificare il mantenimento dei requisiti, con la precisazione che l’accertamento dell’assenza o del venir meno di essi e delle condizioni di cui al D.Lgs. 206/2007, nonché l’inosservanza degli obblighi di cui al decreto del direttore generale del 2 luglio 2010 comporterà la cancellazione d’ufficio dall’elenco.

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