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Chi sono i “senz’albo” - Non fanno parte innanzitutto dall'ambito di applicazione della normativa (legge 4/2013) tutte le professioni il cui esercizio presuppone una iscrizione a un Ordine o un Collegio professionale, come gli avvocati, i dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, ecc. Tali professionisti potranno continuare a svolgere, senza dover sottostare alle indicazioni di cui alla citata legge, anche le attività non esclusive su cui hanno competenza in ragione dell'esercizio delle attività a loro riservate dalla legge, come ad esempio l'attività di amministratore di condominio esercitata da un avvocato o da un commercialista. I professionisti, iscritti ad un albo, hanno già una disciplina che regolamenta l’attività professionale, i requisiti per l'iscrizione all'albo stesso e quindi, per l'esercizio della stessa professione, le incompatibilità, i doveri deontologici, gli aspetti previdenziali, gli oneri fiscali e tutto ciò che serve a tutelare i cliente finale. Le nuove regole non riguardano neppure gli esercenti professioni sanitarie e attività e mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, in quanto anche per questi esistono già specifiche norme.
A chi si rivolge la normativa – Lo scopo della nuova legge è quello di fornire un inquadramento a quei professionisti, (che sono sempre in aumento), per i quali non è previsto un Ordine o Collegio, e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico. Un primo riferimento va ai tributaristi, ai consulenti fiscali, agli amministratori di condominio, agli urbanisti, ai consulenti legali in materia stragiudiziale, e a chi si occupa di tenuta della contabilità, dichiarazione dei redditi, imposizione fiscale, ai consulenti aziendali, che non siano già iscritti a un Albo o Collegio professionale.
Il riferimento della legge - Tali figure professionali hanno l’obbligo di evidenziare, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, il riferimento alla legge 4/2013, a tutela della clientela e della fiducia che essa ripone nel professionista.
Pratica commerciale scorretta - Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista può essere sanzionato ai sensi del Codice del Consumo, Dlgs 206/2005, in quanto viene ritenuto responsabile di una pratica commerciale scorretta nei confronti del cliente. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 5mila a 500mila euro, secondo la gravità e la durata della violazione.
La nascita delle associazioni professionali - Nell’ambito delle suddette professioni “non organizzate” un ruolo determinate viene svolto dalle associazioni professionali, che sono chiamate a promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di sportelli di riferimento per il consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, Dlgs 206/2005.
Tutela del consumatore – Assume particolare importanza la presenza di queste realtà associative e attraverso l'iscrizione del professionista a una di esse, il consumatore potrà contare sull'esistenza di numerosi aspetti della "professionalità" della prestazione. Si parla anche di una specie di "bollino blu" per i professionisti facenti parte di un'associazione professionale.
La legge prevede, che varie associazioni possano creare, a livello superiore, (provinciale, regionale, statale), una loro organizzazione, che dà vita ad altre associazioni, con il fine di rappresentarle per la tutela dei loro interessi anche in sede giudiziale o qualora il legislatore intervenga ulteriormente in campi di loro interesse.
Informazioni utili al consumatore – Le associazioni devono inoltre garantire la pubblicazione, sui loro siti internet, di informazioni utili al consumatore, anche riguardanti la tipologia e la qualità del servizio che l'utilizzo del marchio dell'associazione da parte del professionista garantisce (ex articolo 81 del Dlgs 59/2010). Tuttavia non è previsto nessun obbligo di partecipazione a queste associazioni da parte del professionista (anche se per diversi motivi l’iscrizione sembrerebbe opportuna), di cui la legge vuole promuovere l'autoregolamentazione volontaria e il raggiungimento di standard professionali qualificati in base alle norme tecniche Uni Iso, Uni En Iso, Uni En e Uni, sulla base della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e delle linee guida CEN 14 del 2010.