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La decisione di legittimità - Con una sentenza dello scorso 13 novembre 2012, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono espresse in merito a questioni inerenti il procedimento disciplinare in carico a un professionista. Il parere degli ermellini è che il provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione sia adottato legittimamente anche qualora l’avvocato che ne è oggetto sia stato condannato in primo grado in sede penale. In questo caso a nulla vale il fatto che i comportamenti a lui addebitati e descritti nel procedimento disciplinare risalgano a tempi anteriori.
L’attualità del problema – Il caso in esame ha fatto emergere la questione dello strepitus fori, vale a dire la risonanza data al reato dal processo e il conseguente danno d’immagine che ne può derivare. i giudici di legittimità sono arrivati alla conclusione che le esigenze cautelari che hanno influito sull’adozione del procedimento disciplinare dipendano dall’attualità dell’allarme sociale che è emersa dal caso. Allarme dovuto soprattutto al clamore e alla curiosità che la vicenda ha destato nell’opinione pubblica soprattutto a mezzo stampa.
L’incompatibilità con l’esercizio professionale - A ben vedere, il professionista, analizzate le condizioni esterne, è stato considerato incompatibile allo svolgimento della propria attività professionale, quindi sospeso. Ciò anche in virtù di quanto esposto all’articolo 43, comma 3, del R.D.L. n. 1578/1933, secondo il quale il Consiglio dell’ordine ha la podestà di optare per la sospensione a mo’ di cautela basando il proprio giudizio su dati che indicano l’incompatibilità del professionista all’esercizio della professione “indipendentemente da ogni indagine sulla consistenza dell’incolpazione”. Quest’ultimo punto, infatti, rimane campo d’azione del giudice penale.
Motivi sufficienti – La Suprema Corte ha pertanto dichiarato che non sussistono motivazioni insufficienti alla base della decisione cautelare. Anzi quanto disposto risulta saldamente giustificato proprio in riferimento alla questione dell’allarme sociale. Per concludere, gli ermellini sottolineano che la pubblicità della condanna penale per episodi inerenti l’esercizio dell’attività in carico al professionista rappresenta sufficiente motivazione e idonea ragione volta a giustificare la sospensione avallata dalle Sezioni Unite della Corte Costituzionale, nonché decisa dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza dello stesso professionista.