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La sentenza - Viola l’articolo 147 della legge notarile il professionista (notaio) che, previo accordo con lo studio di un ex collega, si serve della strutta come strumento per procacciarsi clienti, devolvendo poi al suddetto studio una percentuale dei compensi ottenuti. In ragione di ciò, al notaio è altresì ascrivibile il reato di concorrenza illecita. Questa è la conclusione alla quale giunge la Sesta sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 4721/12 dell’otto marzo scorso.
Il caso – Il notaio in questione proponeva ricorso avverso la sentenza n. 344/2011 della Corte d’Appello di Firenze che aveva giudicato corretta la decisione del Consiglio notarile di Grosseto e della Co.Re.Di. per la Toscana di applicare a suo carico la sanzione della censura e della sospensione della professione per tre mesi. I giudici gigliati avevano ritenuto il reclamo non accoglibile, avendo accertato la veridicità delle accuse di responsabilità disciplinare avanzate nei confronti del notaio per quel che concerne casi di illecita concorrenza, procacciamento d’affari e mancata collaborazione con il Consiglio notarile d’appartenenza. Per questi motivi, il notaio era ricorso per Cassazione.
Gli esiti del ricorso per Cassazione – Gli ermellini, come abbiamo visto, con la sentenza n. 4721/12 hanno rigettato il ricorso avallando le motivazioni del Tribunale di Firenze. Pertanto, al ricorrente sono state addebitate le spese giudiziali pari a 3.200 euro e quelle generali e accessori di legge pari a 200 euro. I motivi che hanno indotto i giudici di legittimità a confermare la decisione della Corte d’Appello e prima ancora della Commissione regionale sono da addurre nel fatto che il ricorrente aveva evidentemente svolto un’attività professionale in maniera rilevante e abituale “avvalendosi della clientela che faceva capo allo studio dell’ex collega che, sia pure con soluzione di continuità, aveva ivi svolto l’attività di notaio”, mentre avrebbe dovuto erogare le proprie prestazioni facendo leva sulle capacità professionali acquisite personalmente. Il professionista, infatti, s’era accordato con l’ex collega, il quale indirizzava alla sua volta dei potenziali clienti. E’ pertanto concepibile la conclusione alla quale sono giunti i giudici di Cassazione, i quali hanno sottolineato che una siffatta “condotta costituisca concorrenza sleale, mentre non rileva la circostanza che l’iniziativa sia partita dal terzo o dal notaio”.