2 marzo 2018

Professionisti “bene proposta di revisione delle sanzioni” antiriciclaggio

Autore: ESTER ANNETTA

La Commissione Finanze della Camera, nei giorni scorsi, ha espresso parere favorevole allo Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2016/2258 che modifica la Direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio (Atto n. 504).

La modifica che si intende recepire con il predetto schema di decreto mira ad assicurare all'Amministrazione finanziaria (per il tramite della Guardia di Finanza) la possibilità di accedere alle informazioni raccolte e conservate in conformità delle procedure antiriciclaggio, rilevandosi che senza tale accesso le autorità non sarebbero in grado di monitorare e verificare se le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati stiano applicando correttamente la Direttiva 2011/16/UE, provvedendo allo scambio di informazioni e all'adeguata verifica della clientela ai fini fiscali.

A riguardo si ricorda che tra le indicate procedure antiriciclaggio rientrano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, che sono posti a carico – ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007 – di soggetti quali: gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria, gli altri operatori non finanziari, cui ora si aggiungono pure, in virtù del nuovo schema di decreto, i prestatori di servizi di gioco.

L'obiettivo perseguito con la nuova normativa è quello di garantire maggiore trasparenza nelle operazioni di carattere internazionale e rafforzare il contrasto all'erosione della base imponibile che, riducendo notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedisce agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

Al di là di tali premesse generali, un aspetto del parere espresso dalla Commissione su cui vale la pena soffermarsi è quello relativo alle osservazioni da essa mosse alla disciplina sanzionatoria attualmente contenuta negli articoli 63 e 65 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come sostituiti dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, circa la violazione dei limiti al trasferimento di contante e sulla circolazione di assegni in bianco o privi della clausola di non trasferibilità. Essa prevede, per i predetti casi, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile tra 3.000 e 50.000 euro, ferma restando la possibilità, per il soggetto sanzionato, di avvalersi dell’oblazione mediante pagamento di un importo pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo della sanzione prevista.

A riguardo la proposta formulata dalla predetta Commissione è quella di “adottare correttivi tesi ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all'entità dell'importo trasferito in violazione delle predette norme”. A tal fine l’invito rivolto al Governo è quello di valutare “l'opportunità di intervenire sul medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per assicurare che la sanzione amministrativa pecuniaria - e la relativa oblazione - sia ragionevole e proporzionata rispetto al valore dell'operazione posta in essere in violazione delle norme anzidette, in particolare per le operazioni di importo esiguo, in conformità agli stessi principi di adeguatezza e proporzionalità previsti dal diritto dell'Unione europea, dalla IV direttiva antiriciclaggio e ai criteri di delega per il recepimento della predetta direttiva (di cui alla legge n. 170 del 2016), prevedendo, in questo contesto, l'applicazione di tale meccanismo di parametrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni intervenute dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 90 del 2017”

La proposta formulata dalla Commissione ha ottenuto l’ampio placet dei professionisti dall’Associazione “Economisti e Giuristi insieme”, che riunisce Avvocati, Commercialisti e Notai, ed il cui neoeletto Presidente, Massimo Miani, Presidente altresì del CNDCEC, ha definito “una scelta di buon senso e di giustizia che ci auguriamo possa essere accolta dal Governo”.

Evidenziando il contrasto delle sanzioni attualmente previste dalle citate norme con il principio di proporzionalità imposto dal Legislatore comunitario, nonché con la necessità di commisurare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria ad una serie di circostanze, tra cui la gravità della violazione, tenuto conto che ci si trova di fronte a violazioni meramente colpose commesse da cittadini in buona fede e per importi di scarsa entità, Miani ha rimarcato che “l’accoglimento da parte del Governo del parere della Commissione rimedierebbe, in parte, a quei profili di incostituzionalità derivanti dall’irragionevole disallineamento tra le sanzioni previste per l’utilizzo, oltre la soglia di 2.999 euro, del denaro contante e dei titoli al portatore e le sanzioni previste per la mancata apposizione, oltre la soglia di 999 euro, della clausola di non trasferibilità sui titoli all’ordine, ossia assegni bancari e circolari ed analoghi titoli emessi e tratti sulle Poste Italiane”.

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