31 ottobre 2014

Professionisti con clienti “cattivi pagatori”

La Cassazione rinvia alla CTR la decisione sull’accertamento coi parametri
Autore: Redazione Fiscal Focus

L’asserita abitudine “dei clienti meridionali” di non pagare la tariffa piena del professionista non può assurgere al rango di fatto notorio, ex art. 115, comma 2, cod. proc. civ. consentendo così al giudice di ritenere superata la presunzione di maggiori ricavi in applicazione dei parametri.

È quanto emerge dalla sentenza n. 22950/14 della Corte di Cassazione – Sezione Quinta Tributaria.

La controversia è originata da un avviso di accertamento ai fini IRPEF basato sui parametri. La CTR di Napoli ha riformato la decisione della CTP - favorevole al Fisco - ritenendo che il collegio di primo grado non avesse apprezzato (tra l’altro) la “nozione di fatto” della scarsa puntualità di pagamento, nella zona considerata, dei clienti del contribuente.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge (in relazione all’art. 115 co. 2 c.p.c.) laddove il giudice dell’appello ha elevato a fatto notorio, rientrante nella comune esperienza, una circostanza del tutto generica né tale da assumere alcun grado di certezza nell’osservazione e percezione della collettività.

La Corte ha ritenuto la doglianza fondata, quindi ha rinviato alla CTR di Napoli per nuovo esame.

Per la sentenza impugnata, le presunzioni discendenti dai parametri sono state superate grazie a una nozione di fatto individuata nella circostanza per cui “i clienti meridionali non sempre corrispondono onorari conformi alle tabelle professionali”. Ma si tratta, ad avviso degli Ermellini, di una circostanza su cui la CTR non poteva fondare, ex art. 115, comma 2, c.p.p., il giudizio di illegittimità dell’accertato "poiché la sua rilevazione non appare rispettosa di quegli indici di univocità e sicura percezione in un dato contesto ambientale o sociale voluti dalla norma”.

La stessa enunciazione della CTR è, a giudizio degli Ermellini, “incoerente con la certa acquisizione del fatto notorio, laddove la sentenza impugnata dà conto (‘è risaputo’) in modo suggestivo e meno che probabilistico alla descritta prassi disapplicativa del pagamento a tariffa piena dei professionisti, esprimendosi, con riguardo ai clienti meridionali, secondo una ricognizione contraddittoria (‘non sempre corrispondono onorari’)”.

La decisione impugnata, dunque, si discosta dal consolidato orientamento secondo cui “il ricorso alle nozioni di comune esperienza, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile. Ne consegue che restano estranei alla nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie”.

La parola è pertanto tornata al Collegio territoriale.

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