17 luglio 2012

Professionisti: concorso in frode

Studio del notariato n. 149 - 2012/C
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il reato. L’art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50mila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Si verifica un inasprimento delle pene (da minimo di un 1 anno a un massimo di 6 anni), se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200mila.

Lo studio. Dallo studio n. 149 – 2012/C (rubricato “Atti simulati o fraudolenti finalizzati alla sottrazione di beni alla riscossione di imposte”), approvato di recente dal Consiglio nazionale del notariato, emerge che il notaio potrà essere chiamato in causa nel reato di cui all'art. 11 citato, solamente laddove rivesta un ruolo attivo nel compimento degli atti simulati o fraudolenti posti in essere dal contribuente al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte.

Contributo causale. In buona sostanza, secondo il notariato, è da escludere il concorso di persone nel reato ex art. 110 c.p., se il professionista non sia consapevole della simulazione dell'atto che sta ricevendo ovvero della finalità fraudolenta dell'atto posto in essere tra le parti. Infatti se è vero che il concorso del notaio nella commissione del reato è astrattamente configurabile, è altrettanto vero che la condotta antigiuridica non può essere riconnessa al sol fatto che il notaio abbia ricevuto un atto simulato o fraudolento, in quanto la fattispecie criminosa richiede che il professionista “sappia e voglia”. In altre parole, occorre la consapevolezza del fatto che l'atto sia simulato o sia fraudolento, che sussista un debito tributario a carico del soggetto che aliena simulatamente o dispone fraudolentemente dei propri beni, che il debito tributario sia riferibile al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte e che l'ammontare complessivo del debito tributario sia di ammontare complessivo superiore ad euro 50mila. Deve, altresì, emergere la volontà del notaio di “contribuire con la propria condotta alla realizzazione dell'evento antigiuridico e, quindi, far proprio il fine illecito dell'autore”.

Fondo patrimoniale. In chiusura, si segnala che lo studio in parola si è soffermato anche sulla costituzione del fondo patrimoniale, disciplinato dagli art. 167 e seguenti del Codice civile. Sull’argomento, si è, tra l’atro, osservato che la giurisprudenza civile è orientata, in modo costante, “a ritenere ricompresi tra i ‘debiti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia’, per esclusione, tutti i debiti ad eccezione di quelli voluttuari o determinati da interessi speculativi e ad applicare il principio che l'esclusione dall'esecuzione forzata, a norma dell'art. 170 c.c., vale soltanto se concorra l'elemento psicologico e soggettivo della conoscenza, da parte del creditore, circa l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia con onere della prova, relativamente alla conoscenza dell'interesse ‘voluttuario’ o ‘speculativo’ da parte del creditore, a carico del debitore”. Prendendo le mosse da tale considerazione, il notariato ha dedotto “un'oggettiva impossibilità, di fatto e di diritto, da parte del debitore di opporre la costituzione del fondo patrimoniale all'Amministrazione Finanziaria per sottrarsi al pagamento dei debiti tributari, dovendosi escludere, in termini assoluti, sia che l'obbligazione tributaria possa essere considerata ‘voluttuaria’ o ‘speculativa’ sia, a maggior ragione, che l'Amministrazione finanziaria possa essere a conoscenza di tale caratteristica dell'obbligo”. L’impossibilità di opporre la costituzione del fondo patrimoniale all'Amministrazione Finanziaria, farebbe venir meno ogni ipotesi di reato.

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