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Il decreto attuativo - E’ stato varato lo scorso 14 marzo il decreto attuativo a firma del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, contenente le disposizioni applicative indicate nella Legge n. 111/2011, la cosiddetta manovra estiva. In sostanza, questo provvedimento tanto atteso sul fronte delle professioni indica gli adempimenti contributivi a carico degli enti privati di previdenza e degli iscritti beneficiari di trattamenti pensionistici. In sostanza, il testo illustra le modalità di “adozione delle necessarie disposizioni attuative ai commi da 11 a 14” dell’articolo 18 del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 111/2011. Tali ordinanze prevedono “per i soggetti già pensionati degli enti previdenziali di diritto privato […] l’obbligo della iscrizione e della contribuzione per tutti coloro che hanno percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale”. In altri termini, l’attuale decreto emanato dal Dicastero del Welfare traccia le modalità contributive che dovranno seguire quei professionisti che, iscritti alle casse di previdenza della categoria e beneficiari di pensione, continuano comunque ad esercitare la professione ricavandone un reddito. Inoltre, il testo decretache gli enti previdenziali, nell’arco di sei mesi dall’entrata in vigore della manovra estiva, adeguino “i propri statuti e regolamenti […] con la prescrizione di un importo minimo della contribuzione dovuta, pari al cinquanta per cento dell’aliquota prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente”.
Decorrenza – Come si è visto, il comma 11 dell’art. 18 della Legge n. 111/2011 stabiliva per gli enti privati di previdenza un adeguamento alla normativa entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.L. n. 98/2011. Alla luce di ciò, il decreto attuativo pubblicato dal Welfareil 14 marzo dell’anno in corso, al comma 1 dell’unico articolo di cui è composto, sostiene che la decorrenza dei sei mesi dovrà essere calcolata dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto legge, vale a dire che “il termine dei sei mesi […] per l’assunzione degli interventi di adeguamento degli statuti e dei regolamenti degli enti previdenziali […] in materia di obbligo di iscrizione e contribuzione per i soggetti già pensionati che svolgono attività professionale per la quale percepiscono un reddito, dal 6 luglio 2011”. Pertanto, questi istituti previdenziali privati si sarebbero dovuti attivare al fine di apportare tali modifiche entro il 6 gennaio 2012.
L’adempimento contributivo – A questo punto, il decreto vaglia nei seguenti tre commi le diverse possibilità che potrebbero incontrare il professionisti in questione. Ora, qualora al termine della scadenza, quindi a partire dal 7 gennaio 2012, la cassa previdenziale di riferimento del professionista non abbia apportato le modifiche previste, gli iscritti pensionati che continuano a svolgere prestazioni professionali dovranno devolvere all’ente “i contributi ordinari previsti per i professionisti attivi, nella misura del 50 per cento”. Ciò è in sostanza quel che afferma il comma 2 del presente decreto attuativo. Mentre, per quegli istituti previdenziali nei cui regolamenti o statuti già è stabilita “l’applicazione di un’aliquota pari o superiore a quella indicata nel comma 2”, non v’è l’obbligo procedere ad alcun adeguamento. Così dispone il decreto al comma 4.
Contribuzione ordinaria – Ma cos’è questa contribuzione ordinaria? Ebbene, alla luce di quanto afferma il comma 3 del presente decreto attuativo, si tratta della “contribuzione soggettiva minima a carico degli iscritti attivi, fissata, in misura forfetaria o percentuale sul reddito dichiarato, dagli statuti e dai regolamenti degli enti previdenziali”.