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Il decreto legislativo - Confprofessioni ha espresso viva soddisfazione in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 267 dello scorso 15 novembre del decreto legislativo n. 192/2012. Il testo infatti stabilisce in maniera chiara e distinta delle disposizioni per quel che concerne i termini di pagamento a 30 giorni per le fatture emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, secondo il decreto queste devono trovare applicazione che qualora si tratti di compensi riferiti a prestazioni di carattere professionale.
Il contenuto secondo Confprofessioni – La Confederazione delle libere professioni ha illustrato in una nota i punti del decreto, sottolineando che le nuove disposizioni recepiscono la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. “Finalmente i liberi professionisti non saranno più costretti ad aspettare mesi e mesi per vedere onorata la loro prestazione professionale – ha affermato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella - Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto sulle transazioni commerciali si colma l’ennesima lacuna normativa che fino a oggi ha penalizzato il lavoro dei professionisti, perché il ritardo dei pagamenti è un grosso problema che coinvolge le PMI, ma soprattutto i liberi professionisti che lavorano con la pubblica amministrazione e con le imprese”.
I punti del decreto legislativo – In sostanza, secondo l’associazione presieduta da Gaetano Stella, i liberi professionisti avranno dalla loro parte delle normative molto più rigide finalizzate a ottenere la riscossione delle parcelle per le quali risulti debitrice l’Amministrazione Pubblica. La data di decorrenza di siffatte disposizioni è posta al primo gennaio del 2013. Pertanto, essendo i professionisti dei soggetti rientranti nella disciplina del codice degli appalti, il suddetto decreto sulle transazioni commerciali li include tra i beneficiari delle nuove regole che determinano la tempestività dei pagamenti a carico degli uffici pubblici.
Il termine del saldo - A ben vedere, come già è stato accennato, dal prossimo anno i compensi professionali dovuti per prestazioni erogate da un libero professionista alla Pubblica Amministrazione dovranno essere saldate entro un limite temporale massimo pari a trenta giorni dalla data in cui i pubblici uffici ricevono le indicazioni delle parcelle.
More e interessi – Qualora l’Amministrazione Pubblica che sia stata raggiunta dalla parcella del professionista non dovesse rispettare il termine previsto per l’accredito del compenso, verranno automaticamente calcolati gli interessi di mora. Questi ultimi saranno computati maggiorando dell’8% tasso fissato dalla Banca Centrale Europea per le operazioni di rifinanziamento. In aggiunta a ciò, al soggetto debitore, che poi sarebbe sempre la Pubblica Amministrazione, verranno altresì accreditati 40 euro oltre all’ammontare dovuto comprensivo di interessi. Siffatta maggiorazione andrebbe a coprire le spese di recupero sostenute dal professionista vittima di un pagamento ritardato.
Le deroghe – Il decreto legislativo prevede comunque delle deroghe per dei casi specifici. In particolare, il termine verrà esteso a sessanta giorni quando si riferisce a prestazioni richieste da imprese pubbliche ed enti quali, ad esempio, Asl o presidi ospedalieri. Il restante comparto della Pubblica Amministrazione potrà sì beneficiare di deroghe, però solo qualora queste siano motivate in maniera certa “dalla natura o dall’oggetto del contratto”.
Niente retroattività – Le novità introdotte dal descritto decreto legislativo n. 192/2012 non potranno essere applicate su rapporti, consulenze e contratti conclusi prima della data di decorrenza dello stesso. In definitiva, le regole saranno valide solo per i rapporti futuri.