30 agosto 2013

Professionisti. Diritto al compenso

Cassazione Civile, sentenza del 29 agosto 2013
Autore: Redazione Fiscal Focus

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto deve dimostrare di aver ricevuto l’incarico professionale dal quale scaturisce il credito azionato. L’esistenza di un rapporto di prestazione di opera professionale è presupposto “essenziale e imprescindibile” del diritto al compenso.

La sentenza. Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sezione Seconda Civile, con la sentenza numero 19886/13, pubblicata ieri.

L’incarico. Precisamente gli Ermellini hanno affermato che presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione di opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente (convenuto per il pagamento di detto compenso).

La prova incombe sul professionista. La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia contestato dal convenuto, come nella specie, sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, non può che gravare sull’attore (nella specie l’opposto, attore in senso sostanziale), così come compete esclusivamente al giudice del merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

Onere della prova non assolto. Con riferimento alla fattispecie esaminata – in cui una società ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo, sostenendo di avere svolto un’attività di consulenza in favore di altra azienda, che però ha negato tale circostanza opponendosi all’ingiunzione - il Collegio di legittimità ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza gravata. A giudizio degli Ermellini la ricorrente non ha fornito elementi atti a dimostrare che l’attività di progettazione e di studi preliminari per la realizzazione di un centro di produzione polifunzionale, asseritamente svolta nell’interesse dell’opponente, “avesse fatto seguito al conferimento diretto o indiretto, espresso o tacito, di un corrispondente incarico da parte di quest’ultima (…)”. Le spese del giudizio hanno seguito la soccombenza.

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