12 agosto 2011

Professionisti e Responsabilità professionale

Il Geometra così come l’Avvocato, quando si trovi in difficoltà nell’espletamento dell’incarico ricevuto ha il dovere morale di avvertire chi gli ha affidato il mandato

Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza. La Corte di Cassazione, con sentenza n°17004, depositata il 4 agosto 2011, ritenendo applicabile al disciplinare dei Geometri i principi contenuti nel codice deontologico forense, ha sancito il seguente principio di diritto: qualora il professionista si trovi in difficoltà nell’espletamento dell’incarico conferitogli dal cliente, ha il dovere morale di avvisarlo. In caso contrario, rischia una sanzione disciplinare.

La questione. La pronunzia in commento ha avuto ad oggetto la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri laureati con la quale è stato respinto il ricorso proposto da una Geometra, avverso la delibera assunta dal Consiglio direttivo del Collegio di Genova, che le aveva irrogato la sanzione dell’avvertimento, ritenendo “deontologicamente riprovevole” la scarsa attenzione prestata nell’espletamento dell’incarico conferitole dal cliente, per non avere esplicitato le difficoltà operative nella predisposizione di taluni elaborati grafici. Difficoltà, peraltro, manifestatesi sin da subito.

Motivi del ricorso per cassazione. Nella specie, il ricorso della professionista si è incentrato su due motivi. Con il primo, la decisione è stata censurata per non avere specificato la norma del codice deontologico che sarebbe stata violata; con il secondo, invece, si lamenta che la decisione impugnata – laddove afferma che la professionista avrebbe dovuto far emergere le difficoltà incontrate già nella redazione dei primi elaborati – avrebbe violato l’art. 4 del Codice deontologico.

La decisione. La Cassazione, esaminati congiuntamente i due motivi espressi dalla ricorrente, li ha considerati entrambi infondati. In particolare, la Corte, ha ritenuto applicabili anche al caso di specie e, dunque, ai Geometri i principi deontologici valevoli per gli Avvocati, chiarendo, a tal proposito, che “le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono, dunque, ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività”. Ragion per cui, prosegue il Supremo collegio, onde garantire l’esercizio di difesa all’interno del procedimento disciplinare basta “che all’incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen juris o la rubrica dell’assunta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l’esatta configurazione della violazione tanto in clausole richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme.”

Le conclusioni. Ebbene, alla luce del ragionamento appena riportato, la Corte ha ritenuto di dover condividere in pieno l’impugnata decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati. Infatti, tale decisione è apparsa al collegio congruamente e logicamente motivata, poiché fornita di una compiuta descrizione della condotta contestata e delle ragioni per le quali essa è stata ritenuta contraria ai doveri comportamentali del professionista. Respinto, pertanto il ricorso introduttivo presentato dalla ricorrente, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite.

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