14 gennaio 2015

Professionisti. Il part-time blocca l’Irap

Una via d’uscita per i professionisti con dipendenti
Autore: Redazione Fiscal Focus

Non è assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive il professionista che si avvale di una segretaria la quale è di mero ausilio per lo svolgimento dell’attività. L’avvalersi occasionalmente del lavoro altrui e, in particolare, di un lavoratore part-time, esclude l’obbligo IRAP per il professionista.

È quanto emerge, in sostanza, dalle sentenze 26982 e 26991 della Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte, entrambe pubblicate lo scorso 19 dicembre.

Le suddette pronunce meritano di essere segnalate perché confermano l’indirizzo secondo cui la sola presenza di un dipendente nello studio professionale non costituisce fattore di per sé solo decisivo e insuperabile per determinare il riconoscimento della “stabile organizzazione” in capo a chi eserciti abitualmente un’attività di lavoro autonomo.

Deve essere escluso, dunque, l’automatismo dipendente - soggezione a IRAP e, a tal fine, secondo Cass. n. 26991/14, occorre verificare se la prestazione lavorativa sia effettivamente idonea a integrare, in concorso con altri fattori, "un contesto organizzativo esterno" rispetto all'operato del professionista (ossia, per il suo contenuto, o anche soltanto per la sua rilevanza quantitativa, fornisca al medesimo un apporto ulteriore rispetto alla di lui personale attività), oppure costituisca un mero ausilio di tale attività, vale a dire una mera agevolazione delle relative modalità di svolgimento. Tale verifica deve essere condotta alla stregua del medesimo criterio già formalizzato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'impiego di beni strumentali, ossia il criterio dell'eccedenza rispetto al minimo indispensabile secondo l'id quod plerumque accidit. Si tratta cioè di accertare, caso per caso, se l'apporto del lavoro altrui ecceda l'ausilio minimo indispensabile, secondo l'id quod plerumque accidit, per lo svolgimento di una determinata attività professionale.

In linea astratta, non può quindi affermarsi che l’apporto fornito all’attività di un professionista dall’utilizzo di prestazioni segretariali costituisca di per sé, a prescindere da qualunque analisi qualitativa e quantitativa di tali prestazioni, un indice indefettibile della presenza di un’autonoma organizzazione, dovendosi al contrario ritenere che l’apporto di un collaboratore che apra la porta o risponda al telefono, mentre il medico visita il paziente o l’avvocato riceve il cliente, rientra, secondo l'id quod plerumque accidit, nel minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale(cfr. Cass. n. 26991/14 cit.).

Non costituisce, di per sé, elemento comprovante la presenza di un’autonoma organizzazione produttiva ai fini IRAP neanche “l’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui e, in particolare, di un dipendente part-time” – afferma la sentenza 26982/14 – né tale elemento, di per sé solo, “è suscettibile di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista”. L’incidenza marginale dell’attività generalmente svolta da un collaboratore part-time non consente, secondo la S.C., di affermare che la stessa determini l’esistenza dell’autonoma organizzazione.

Alla luce di quanto sopra, gli ermellini assegnano al giudice di merito il compito valutare se la prestazione lavorativa del dipendente, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell’imposizione IRAP.

L’assoggettabilità al tributo dovrà essere esclusa (perché non ricorre il presupposto impositivo) ogni qual volta lo svolgimento dell’attività professionale avvenga con una minima dotazione strumentale e con un dipendente a tempo parziale (sentenza n. 26982/14) o che sia di mero ausilio per lo svolgimento dell’attività, come nel caso della segretaria che apre la porta o risponde al telefono mentre il professionista si dedica ai clienti (sentenza n. 29991/14).

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