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L’art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone che per la tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati di cui al comma 3, art. 3, D.P.R. n. 322/1998, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00.
Omessa e tardiva presentazione - Nella Circolare n. 11/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per l’intermediario si configura la violazione di:
• omessa trasmissione telematica, se la stessa non è stata effettuata affatto o non è andata a buon fine;
• tardiva trasmissione telematica, se la stessa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, nonostante l’impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine.
La fattispecie di tardiva trasmissione telematica, si configura anche per l’intermediario che “[...] effettui la trasmissione oltre un mese dall’assunzione dell’impegno, nel caso in cui l’impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni”.
Inoltre, qualora l'intermediario accetti l'incarico di trasmissione dopo la scadenza, non si applicano sanzioni se l'invio avviene entro un mese dall'accettazione. Viene inoltre chiarito che in caso di trasmissione da parte di studi associati l'eventuale sanzione viene comminata in capo al professionista abilitato.
Ravvedimento operoso - Il comma 33, art. 1, Finanziaria 2007 ha esteso alle violazioni commesse dall’intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni l’applicabilità della disciplina delle sanzioni tributarie contenuta nel D.Lgs. n. 472/1997.
Il ravvedimento da parte dell’intermediario dovrà essere effettuato:
• entro 90 giorni dal termine di scadenza per l’effettuazione dell’invio;
• versando una sanzione ridotta con le nuove misure previste pari a 1/10 del minimo, ossia € 51,00 (1/10 di € 516,00 = 51,6, quindi € 51,00 per troncamento).
L’Agenzia delle Entrate ricorda inoltre che alla sanzione per la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione che devono comunque essere irrogate a carico del contribuente: rimane confermata, per tale ultimo soggetto, l’irrogazione di una sanzione per ciascuna delle singole dichiarazioni eventualmente contenute (redditi, IVA).
Al fine di regolarizzare l’omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, nel modello F24, va utilizzato il codice tributo 8924 denominato “Ravvedimento - Sanzione per tardiva o omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati - articolo 7-bis del D.Lgs. 241/1997”, istituito con Risoluzione 21 novembre 2007, n. 338.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione quale “Anno di riferimento” dell’anno in cui si realizza il ritardo, espresso nella forma “AAAA”.