Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Lotta al processo lungo - I tempi molto lunghi dei processi sono a volte determinati dal consapevole disinteresse dei soggetti incaricati di determinate consulenze. E’ proprio questo il caso che andremo a trattare e che porterà a galla una delle tante piaghe che finiscono con l’estendere la durata dei contenziosi e che non dipendono dai funzionari della giustizia, quanto da professionalità esterne che vengono interpellate a fini consultivi. E’ il caso del CTU che, pur avendo accettato l’incarico, non aveva rispettato i termini di consegna della relazione implicando così il posticipo di non poche udienze. Vedremo, pertanto, che la lotta ai processi lenti non si arresta innanzi alla pigrizia e alla scarsa solerzia di individui di tal natura.
La sentenza - Con la sentenza 34245/12 del 12 luglio 2012, la Corte Suprema di Cassazione, Terza sezione penale, ha accolto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Siracusa avverso la sentenza del 22.3.2010 del medesimo tribunale nei confronti di un dottore commercialista che, nominato Consulente tecnico del Tribunale, aveva tardato a presentare la sua perizia facendo slittare le udienze. La sentenza del 2010 aveva condannato il CTU contabile a una sanzione di 3000 euro, pena che è stata anche sospesa. Tutto ciò in barba alle politiche di riduzione della durata dei processi.
I fatti e la definizione del reato - Avendo assunto l’incarico il 9.12.2005, dopo diversi rinvii nell’arco di un anno e sette mesi, il commercialista in questione nel luglio 2007 non aveva ancora presentato la richiesta relazione, né aveva addotto una plausibile motivazione a un tale prolungato ritardo. In ragione di ciò, il Giudice Istruttore aveva segnalato lo scorretto comportamento del professionista al Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti al quale lo stesso era iscritto, al Presidente del Tribunale e alla Procura della Repubblica, questo in aggiunta alla revoca dell’incarico. Il commercialista veniva così dichiarato colpevole del reato descritto nell’art. 25 della L. n. 281/1985, che aveva modificato l’art. 64 c.p.c. Il Tribunale di Siracusa riteneva “che il reato di cui all’art. 328 c.p. contestato richieda la prova che l’autore della condotta abbia volutamente (e quindi con dolo) inteso di non adempiere all’incarico”, pertanto era configurabile il reato di cui all’art. 25 della L. 281/85, in quanto sulle spalle del professionista gravava una “evidente grave negligenza”. Il ricorso presentato dal Pubblico Ministero è mosso proprio da siffatta pronuncia che appare poco convincente; la richiesta è quella di sostituire il reato di semplice negligenza con quello ben più grave di omissione di atti di ufficio, ai sensi dell’art. 328 c.p.
Accoglimento del ricorso e annullamento della sentenza – Il ricorso del Pubblico Ministero è stato accolto e la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania. Il giudizio in merito alla fondatezza del ricorso è dovuto al fatto che il comportamento del commercialista non può essere spiegato in termini di mera colpa, poiché è improbabile che il consulente non fosse consapevole che il proprio ritardo avrebbe fatto posticipare udienze e condotto all’inevitabile revoca dell’incarico. Si ritiene infatti plausibile che il consulente tecnico non abbia avuto alcuno scrupolo nel disinteressarsi della vicenda, magari a causa di impegni lavorativi e personali differenti. Ciò spiega l’intenzione di imputare il reato ex articolo 328 c.p. palesata dal Pubblico Ministero ricorrente.