19 giugno 2013

Rc professionale entro Ferragosto

I professionisti hanno poco meno di due mesi per mettersi in regola. Corsa alla scelta della polizza più conveniente.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La polizza professionale obbligatoria - Agosto è ormai alle porte e ad avanzare non è solo il caldo negli studi dei professionisti, ma anche gli ulteriori obblighi che vanno a completare il processo di riforma delle categoria professionali ordinistiche. Entro il giorno di Ferragosto, infatti, ciascun iscritto a un Albo professionale dovrà stipulare la polizza assicurativa di responsabilità civile al fine di coprire gli eventuali rischi che potrebbe incontrare nel corso delle prestazioni professionali erogate. La copertura garantita dalla polizza riguarderà, ad esempio, le responsabilità del professionista nelle situazioni di inadempienza, negligenza, imprudenza o imperizia quali, per citarne alcune, la perdita, il danneggiamento o la distruzione di documenti, denaro o titoli riposti sotto la sua tutela dal cliente stesso o anche possibili errori derivanti da una non corretta tenuta dei registri contabili.

La normativa e la proroga del termine - Il prossimo quindici agosto, in piena calura estiva, sarà quindi la deadline per la stipula della polizza obbligatoria. In realtà, come si è visto nelle scorse settimane, il primo termine entro il quale i professionisti avrebbero dovuto mettersi in regola risale ad agosto dello scorso anno, poiché andava a concretizzarsi quanto previsto dalla Legge n. 148/2011 a conferma dell’articolo 3, punto 5, lettera e) del D.Lgs. n. 138 del 13 agosto 2011. La disposizione citava che “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”. In seguito, pur rimanendo in vigore un siffatto contenuto normativo, il D.P.R. n. 137/2012 di riforma agli ordinamenti professionali introduceva la proroga al 15 agosto 2013. Data che è ormai alle porte.

Le forme assicurative – Finora l’auspicio delle categorie professionali è stato quello di vedere stipulate delle apposite convenzioni tra gli Ordini di riferimento e le compagnie assicurative, in modo da permettere la riduzione delle possibili complicazioni alle quali sarebbe potuto andare incontro il professionista. Queste possono essere considerate senza dubbio delle strade percorribili eppure, in nome della proclamata liberalizzazione, non sono le uniche. Tant’è che il professionista può anche decidere di abbandonare il percorso tracciato dal proprio Ordine e stipulare una polizza assicurativa di proprio conto. Una simile scelta è dettata il più delle volte dal fatto che le convenzioni sono, per così dire, generaliste, nel senso che presentandosi a una vasta platea tendono a standardizzare le esigenze dei contraenti finendo con il soddisfare pochi lasciando molti a bocca asciutta. Quindi è chiaro che non pochi professionisti abbiano deciso o decideranno (entro il 15 agosto prossimo) di rivolgersi personalmente presso la compagnia di fiducia o quella più conveniente. In ogni caso, i punti da tener presente sono uguali per tutti. La polizza deve infatti avere determinati requisiti di base per poter rispondere alle necessità del professionista. Ora, tenendo conto che il prezzo della polizza sarà comunque alto, il professionista dovrà valutare attentamente le offerte delle compagnie. In primo luogo, sarà opportuno che l’assicurazione abbia la garanzia ‘made’ che, in sostanza, assicura una copertura anche per i risarcimenti dovuti per la prima volta dopo la stipula e che sono appellabili ad errori commessi dal professionista anche qualora questi non se ne sia accorto. Altro importante requisito è la ‘retroattività’, che copre risarcimenti in riferimento a danni avvenuti precedentemente la stipula; in genere la retroattività è di cinque anni, tuttavia è possibile che vi siano dei contratti con retroattività illimitata. Infine un’altra garanzia è la ‘postuma’, che copre anche risarcimenti dopo la cessazione della polizza, a patto che si riferiscano a eventi verificatisi negli anni di validità della stessa. A questo punto, per chi non lo avesse ancora fatto, si apre il conto alla rovescia per la scelta della migliore offerta.

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