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L’articolo 1, comma 101, della Legge n. 213 del 2024 introduce, per tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, escluse le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, l’obbligo di stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni e fabbricati, impianti e macchinari ed attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell'attività di impresa.
Non è prevista alcuna sanzione pecuniaria in caso di inadempimento. I soggetti che non si adeguano all’obbligo rischiano di essere esclusi o penalizzati nell’ambito dei progetti di finanza agevolata nonché nell’erogazione di indennizzi conseguenti ai danni subiti a causa degli eventi non assicurati.
(prezzi IVA esclusa)