25 febbraio 2013

Registro dei revisori a due sezioni

Sarà la mobilità tra le sezioni degli attivi e quella degli inattivi la maggiore novità del nuovo registro
Autore: Redazione Fiscal Focus

Due sezioni per il registro - La vera novità del Registro dei Revisori legali, sta nella presenza di due sezioni quella dei revisori attivi e quella degli inattivi, che di conseguenza determinerà una “mobilità” tra le stesse sezioni. Alla prima iscrizione i revisori sono inseriti nella sezione degli inattivi, e al primo incarico transiteranno in quella degli attivi, e poi se ad esempio per tre anni consecutivi non assumeranno più incarichi torneranno nella sezione degli inattivi. La sezione degli inattivi viene istituita (in attuazione dell’articolo 8 comma 2 del Dlgs 39/2010) dal decreto n. 16 dell’8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013. Tale decreto entrerà in vigore il prossimo 7 marzo.

Regole per l’iscrizione - Per chi è già presente nella sezione ordinaria, l’iscrizione nella sezione degli inattivi avviene d’ufficio per quei soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione, o non hanno collaborato ad attività di revisione legale in una società di revisione per tre anni consecutivi. Possono essere anche iscritti i soggetti che abbiano fatto richiesta al Mef prima del decorso dei tre anni di inattività. Chi invece è iscritto per la prima volta, l’inserimento nella sezione degli inattivi è automatico, salvo poi passare nella sezione attivi con l’assunzione del primo incarico.

Iscritti al vecchio registro - Più problematico sembra essere il caso dei revisori iscritti al vecchio registro prima del passaggio al ministero dell'Economia, tale fattispecie non è trattata dal regolamento di attuazione 16/2013, ma è oggetto d'esame del Decreto 145. Tutti coloro che risultano già iscritti nel vecchio registro, sono iscritti nel nuovo automaticamente, ma vi è la necessità di inviare un'apposita comunicazione entro il termine di 90 giorni dall'emanazione della determina della Ragioneria generale dello Stato. In particolare si dovrà comunicare, con modalità che saranno stabilite dalla Ragioneria generale dello Stato, notizie come il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica certificata, gli incarichi di revisione in essere con indicazione della durata e dell'ammontare dei corrispettivi pattuiti, gli incarichi di revisione legale svolti presso enti di interesse pubblico, eventuali provvedimenti a loro carico emanati dalla Consob, ed eventuale appartenenza ad una rete così come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera L del Dlgs 39/2010.

Opzione per le due sezioni - Nella comunicazione il revisore dovrà anche indicare l'opzione per l'iscrizione nell'elenco dei revisori attivi ovvero, in assenza di incarichi, nella sezione dei revisori inattivi. Sul punto saranno necessarie delle conferme sul passaggio automatico dal "vecchio" al "nuovo" ed è necessario che il Ministero sia anche in grado di indirizzare chiaramente l'iscritto nella giusta sezione (attivi o inattivi). Il Decreto 16/2013, regolamenta anche il passaggio dall'elenco dei revisori attivi alla sezione degli inattivi. Il Mef, verificato il ricorrere di una delle situazioni previste, dà comunicazione al revisore dell'avvio del procedimento nei suoi confronti, e decorsi 30 giorni senza che l'interessato fornisca documentazione contraria, si procede al trasferimento d'ufficio. Viceversa, non appena il revisore inattivo assume il primo incarico, deve tempestivamente comunicare al Mef l’incarico affinché si proceda al passaggio nell'elenco dei revisori attivi.

Aggiornamento professionale – E’ importante ricordare che sui revisori inattivi grava un dovere d'aggiornamento professionale prima dell'assunzione di un nuovo incarico con validità biennale e il pagamento del contributo annuale al registro. Sono esonerati invece dalla formazione continua, dal controllo di qualità, dal pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione e a quelli relativi al controllo di qualità.

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