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Il nuovo registro dei revisori - Dal prossimo 13 settembre entreranno in vigore le nuove regole che modificheranno la gestione dell’attuale registro dei revisori legali, il quale avrà una nuova veste e principalmente nuove regole. Vi saranno due sezioni, quella degli attivi dove entreranno solo i professionisti che alla data del passaggio al nuovo registro hanno in corso almeno un incarico di revisione; tutti gli altri invece dovranno essere iscritti nella sezione “inattivi”. Da notare che per quelli che saranno iscritti nella sezione inattivi, per essere nominati revisori, dovranno obbligatoriamente frequentare appositi corsi di formazione.
La domanda di iscrizione - Chi attualmente è iscritto al registro dei revisori ha sicuramente la possibilità di iscriversi al nuovo registro. Per le domande di iscrizione, dovranno prima di tutto essere determinate e chiarite dalla Ragioneria Generale dello Stato assieme al Garante della privacy, le modalità di trasmissione delle informazioni che bisogna appunto trasmettere al registro. I revisori avranno 90 giorni per chiedere l’iscrizione nel nuovo registro e comunicare tutti i dati che vengono richiesti.
Iscrizione al registro - Verrà iscritto nel registro, su richiesta, chi alla data di entrata in vigore del regolamento (13 settembre), ha presentato istanza di partecipazione a una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 88/92, a condizione che, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, abbiano superato il relativo esame.
Chi non presenterà la domanda - Chi non trasmetterà i relativi dati, entro i termini stabiliti, non sarà escluso dal nuovo registro, ma verrà iscritto d'ufficio e si rischieranno specifiche sanzioni di carattere pecuniario.
La sezione “attivi” - Come previsto dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 39/2010, il registro dei revisori sarà suddiviso in due sezioni. Nella sezione “attivi”, confluiranno tutti i soggetti i quali, oltre che essere revisori esterni di una società o un ente come persona fisica, sono anche membri di collegi sindacali con incarichi di revisione legale dei conti o collaborano ad attività di revisione legale presso una società di revisione. Dovrebbero poter essere iscritti nella stessa sezione anche i revisori che hanno detenuto incarichi nel triennio precedente alla domanda di iscrizione al registro.
La sezione “inattivi” - In questa sezione “inattivi” potranno invece essere iscritti tutti i soggetti che non hanno assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un’attività di revisione legale in una società di revisione per tre anni consecutivi. Tali soggetti non possono (art. 8 del D.Lgs. 39/2010) assumere nuovi incarichi di revisione, salvo che abbiano volontariamente preso parte ai programmi di aggiornamento professionale, secondo modalità definite dal Mef, di concerto con il ministro della Giustizia e sentita la Consob. I soggetti inattivi inoltre, non sono tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione continua (anche se così sarà loro inibita la possibilità di assumere incarichi), non sono soggetti al controllo della qualità e non devono pagare il contributo annuale di iscrizione.