Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) e Confindustria hanno esaminato la normativa esistente in materia di relazione sulla gestione, pubblicando un documento, denominato appunto “Relazione sulla gestione”, nel giugno 2018.
Ciò, con l’obiettivo di predisporre contributi applicativi che, in linea con le norme di legge e i principi contabili nazionali, possano orientare i comportamenti degli operatori verso soluzioni e interpretazioni condivise.
Come si osserva nel documento in esame, la Relazione sulla gestione costituisce, dal punto di vista normativo, un allegato di bilancio - non oggetto di approvazione da parte dell’assemblea - da redigere nel rispetto dei contenuti minimi prescritti dall’articolo 2428, c.c.
A tal proposito, il suddetto articolo, al comma 1, dispone che
«il bilancio dev’essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta».
In sostanza, la Relazione sulla gestione è un documento che “accompagna” il bilancio, pur non essendone parte integrante. Si evidenzia, però, che essa, è utile a correlare i dati del bilancio con le informazioni sull’andamento economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa ed i principali rischi ed incertezze di gestione cui la stessa è esposta.
La Relazione, come si fa notare nel documento in esame, è stata oggetto di diversi interventi normativi e, in particolare, il D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32, inserendo il comma 2-bis nell’articolo 40 del D. Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ha consentito la predisposizione di una Relazione sulla gestione di “gruppo”, disponendo che la Relazione sulla gestione consolidata
“[…] e la relazione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile possano essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento”.
Di recente, invece, con il D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, attuativo della Direttiva europea 2013/34/UE, è stata abrogata la previsione che imponeva di indicare nella Relazione i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’obbligo di fornire tale informativa è stato trasfuso nella Nota Integrativa.
In virtù di quest’ultimo provvedimento legislativo, la proposta ai soci avente ad oggetto la destinazione degli utili o la copertura delle perdite d’esercizio dev’essere articolata in Nota integrativa (ai sensi dell’articolo 2427, comma 1, n. 22-septies, c.c.) e non più nella Relazione sulla gestione.
Nel documento in esame, CNDCEC e Confindustria, osservano, altresì, che tutte le società di capitali tenute alla predisposizione della Relazione, devono rispettate il contenuto minimo dettato dall’articolo 2428 c.c., indipendentemente dal fatto che redigano il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali (OIC) o ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Ciò – prosegue il documento in esame - potrebbe comportare che, specie per le imprese IAS adopter, il contenuto della Relazione potrebbe risultare ridondante rispetto alle informazioni contenute nelle Note esplicative al bilancio e che tengono conto di quanto prescritto dai principi contabili internazionali.
Il documento in esame sottolinea che, in virtù della normativa vigente, si attribuisce alla Relazione sulla gestione “il compito di fornire un’informazione completa sulla situazione reale e potenziale della società, nonché sull’andamento della gestione”.
Leggendo la Relazione, infatti, il destinatario del bilancio, dovrebbe comprendere meglio i contenuti del bilancio stesso o trarre informazioni che non possano emergere dalla lettura dello stesso documento.
Non a caso, l’articolo 2428 del c.c. menzionato in precedenza, parla di
«un’analisi fedele equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione» e, il documento, per la comprensione del termine
«fedele», fa riferimento alle clausole generali del bilancio, secondo cui: “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.
Relativamente al significato di
«equilibrata ed esauriente», invece, si evidenzia come sia ragionevole assumere che, la Relazione, debba contenere una descrizione sufficientemente dettagliata di tutti gli aspetti importanti e rilevanti della gestione.
Secondo tale approccio – come si sottolinea e si elenca nel documento - si può ritenere che un'analisi della situazione della società possa qualificarsi
«fedele, equilibrata ed esauriente» qualora siano considerati in modo complementare tutti i seguenti profili:
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patrimoniale: ad esempio, corretto bilanciamento tra patrimonio netto (o capitale proprio) e debiti (o capitale di terzi);
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finanziario: ad esempio, le relazioni esistenti tra fabbisogni di capitale e modalità di copertura, tra flussi di entrate e flussi di uscite monetarie e finanziarie nonché, l’attitudine dell'impresa a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in modo efficiente ed efficace;
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economico: ad esempio, verifica dell’attitudine dell’impresa a mantenere nel tempo un costante equilibrio economico tra il flusso dei costi e quello dei ricavi.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 2428, c.c. dispone che l’informativa contenuta nella Relazione debba essere
«[…] coerente con l’entità e la complessità degli affari della società».
Ciò, di fatto, “induce a ritenere, tra gli altri aspetti - si legge nel documento -, che le società di maggiori dimensioni, che presentano una rilevanza economica proporzionalmente superiore, siano tenute tendenzialmente a fornire maggiori informazioni in merito all’attività aziendale, rispetto a quanto dovuto dalle società di minori dimensioni”.
In sostanza, la finalità del documento, dovrebbe essere quella di comunicare le informazioni più appropriate a descrivere la realtà aziendale ed illustrare lo stato di salute della società.